Cassazione Penale, Sentenza n. 17507/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
impugnazione, in sede di incidente di esecuzione, del provvedimento di cumulo del 31/10/2022 perché avrebbe incluso una sentenza ritenuta non eseguibile per il mancato perfezionamento del procedimento di estensione del mandato di arresto europeo (MAE). Il ricorrente deduceva più vizi: assenza di un MAE separato per ogni sentenza, violazione del principio del contraddittorio nella procedura di MAE, violazione del principio di specialità e nullità del procedimento di estensione (con riferimento a revoca del MAE da parte dell'Avvocato generale il 13/05/2021)
La decisione
l'istanza è stata rigettata: il giudice dell'esecuzione ha ritenuto inammissibile, quanto a contenuto, che l'incidente di esecuzione ponesse in discussione i vizi procedimentali del MAE in estensione che avrebbero dovuto essere dedotti e impugnati davanti all'autorità straniera che ha deciso sull'estensione (in concreto il provvedimento di estensione del 26/07/2021 non è stato impugnato in Spagna). Il giudice ha ricordato il principio secondo cui nell'incidente di esecuzione l'accertamento è limitato alla regolarità formale e sostanziale del titolo esecutivo e non può sostituirsi ai mezzi di impugnazione ordinari per far valere nullità anteriori alla formazione del titolo; inoltre la violazione del principio di specialità non può essere invocata dopo che le autorità straniere hanno consentito l'estensione, venendo meno l'attualità del vizio. Pertanto il motivo è stato ritenuto privo di fondamento e il ricorso respinto
Norme richiamate
Legge 22 aprile 2005, n. 69 (disciplinante il mandato di arresto europeo)
artt. 28, 29, 30, 31, 32 e 26
il MAE attivo è atto rivolto all'autorità estera, accessorio e strumentale rispetto al provvedimento restrittivo di base; per tali caratteristiche non rientra tra gli atti espressamente impugnabili in Italia e i suoi vizi devono essere dedotti nello Stato richiesto secondo le regole di quel diritto interno
Costituzione
pur essendo richiamate garanzie costituzionali sull'impugnabilità, la giurisprudenza ha ritenuto che il MAE attivo non sia un provvedimento autonomamente incidente sulla libertà personale ai fini dell'impugnabilità interna indicata da detta norma
art. 568, comma 2; art. 721
art. 568(2) richiamato in tema di impugnabilità degli atti; l'art. 721 richiede valutazioni rispetto alla deroga quando il condannato non può lasciare il territorio italiano, rilevando che talune eccezioni procedurali non operano se la persona non ha avuto la possibilità di espatriare
Sez. 6, n. 9273 del 05/02/2007 (Shirreffs Fasola)
orientamento secondo cui nell'ambito della procedura attiva di consegna l'ordinamento consente di contestare il titolo esecutivo su cui si fonda il MAE ma non il MAE attivo direttamente nell'ordinamento interno
Sez. U., n. 30769 del 21/06/2012 (Caiazzo)
ribadito il principio che il MAE emesso dall'autorità italiana nella procedura attiva di consegna non è impugnabile nell'ordinamento interno e i suoi vizi devono essere dedotti nello Stato richiesto; conferma della natura accessoria del MAE attivo
Sez. 1, n. 3791 del 07/11/2013 (Allegro)
la violazione del principio di specialità non può essere fatta valere dopo che le autorità dello Stato estero hanno prestato il consenso all'estensione della consegna, perché viene meno l'attualità del vizio
Sez. 1, n. 16958 del 23/02/2018 (Esposito)
in incidente di esecuzione il giudice deve limitare l'accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo esecutivo, non potendo valorizzare nullità verificatesi nel processo di cognizione anteriori al passaggio in giudicato
Massime di principio
- In un incidente di esecuzione il giudice valuta la regolarità formale e sostanziale del titolo esecutivo; i vizi procedurali che hanno riguardato la formazione del titolo (incluso il procedimento di MAE/estensione) devono essere eccepiti con i rimedi e davanti all'autorità competente che ha deciso su quel procedimento
- Il MAE attivo emesso da autorità italiane è considerato atto rivolto all'autorità estera e accessorio rispetto al provvedimento restrittivo: perciò non è normalmente impugnabile autonomamente nell'ordinamento interno, salvo eccezioni molto specifiche e ben motivate
- Se l'estensione del MAE è stata autorizzata dallo Stato richiesto e tale decisione non è stata impugnata in quello Stato, molte questioni (in particolare sul principio di specialità) perdono rilevanza e non possono più essere utilmente sollevate in Italia
- Se si vuole impedire l'esecuzione di una sentenza inclusa in un provvedimento di cumulo per carenze nell'estensione del MAE, è necessario agire tempestivamente davanti all'autorità estera o formulare nell'atto originario di impugnazione, in modo specifico e ben motivato, richieste di disapplicazione per contrasto con principi fondamentali dell'ordinamento
- Nelle difese preventive è opportuno: (a) verificare se l'estensione è stata effettivamente decisa e se è stata impugnata nello Stato richiesto; (b) sollevare immediatamente davanti alle autorità competenti dello Stato richiesto eventuali vizi procedurali o di principio; (c) qualora si intenda agire in Italia, predisporre una motivazione specifica per la disapplicazione del provvedimento estero per contrasto con principi fondamentali, altrimenti il ricorso in sede esecutiva rischia di essere dichiarato inammissibile o infondato
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