Cassazione Civile, Ordinanza n. 33653/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno 2010 con cui l'Ufficio, assumendo la non operatività della società per quattro esercizi consecutivi (2007-2010), aveva rettificato la dichiarazione e negato, tra l'altro, il rimborso del credito IVA esposto. La CTP di Livorno aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR Toscana aveva respinto l'appello erariale. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma nelle more la controricorrente ha depositato istanza di definizione agevolata della lite fiscale pendente ai sensi della L. n. 197/2022, documentando domanda tempestiva e versamento dovuto; l'Ufficio ha poi confermato la regolarità della definizione.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'adesione della contribuente alla definizione agevolata delle controversie pendenti prevista dalla L. n. 197/2022 e della regolarità della procedura, richiamando l'obbligo di deposito della domanda e del pagamento entro il termine previsto. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio, con spese a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è stata decisione sui tre motivi di ricorso perché il processo si è estinto per sopravvenuta definizione della lite.
Norme richiamate
L. n. 197/2022, art. 1, commi 186 e segg.
consente la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti secondo la disciplina speciale introdotta dalla legge di bilancio 2023.
L. n. 197/2022, art. 1, commi 197 e 198
entro il 10.10.2023; "presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata"; "il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate"
il deposito della domanda di definizione e della prova del versamento nei termini determina l'estinzione del giudizio pendente, pronunciabile con ordinanza quando sia già fissata la decisione; le spese restano compensate nel senso che ciascuna parte sopporta quelle anticipate.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie pendenti, l'adesione validamente perfezionata alla definizione agevolata prevista dalla legge speciale comporta l'estinzione del processo, senza necessità di decidere i motivi di ricorso.
- Ai fini dell'estinzione del giudizio per definizione agevolata, è necessario il deposito presso il giudice adito della domanda di definizione e della prova del versamento degli importi dovuti, o della prima rata, entro il termine stabilito dalla disciplina applicabile.
- Quando la definizione agevolata della lite è regolarmente perfezionata nelle more del giudizio di legittimità, la Corte prende atto della sopravvenienza e dichiara l'estinzione del processo con regolazione delle spese secondo la legge speciale.
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