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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30694/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del tribunale che aveva applicato la pena su richiesta delle parti. Con l'unico motivo deduceva il vizio di mancanza di motivazione, lamentando in particolare che il giudice non avesse verificato la sussistenza di eventuali cause di non punibilità o di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha ritenuto che, nel patteggiamento, il controllo impugnatorio è limitato e non consente di censurare in cassazione la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento nei termini prospettati dal ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, dopo la l. n. 103 del 2017, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita l'impugnazione della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente previste; pertanto, non è deducibile il vizio relativo alla mancata verifica ex art. 129 c.p.p. della presenza di cause di proscioglimento. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nel patteggiamento, il giudice non è tenuto a una motivazione specifica sulla responsabilità, salvo il dovere di pronunciare il proscioglimento quando l'innocenza risulti evidente dagli atti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    il giudice deve pronunciare il proscioglimento quando la prova dell'innocenza risulti evidente dagli atti, ma nel patteggiamento il suo mancato richiamo non è sindacabile nei termini dedotti dal ricorrente

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    nel patteggiamento delimita l'impugnabilità della sentenza alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate

  • l. 23 giugno 2017, n. 103

    ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., restringendo il perimetro del ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena

  • art. 620 c.p.p.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è esperibile solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è quindi deducibile, come autonomo vizio di legittimità, la mancata verifica della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
  • Nel patteggiamento il giudice non deve motivare in modo specifico sulla responsabilità dell'imputato, poiché l'accordo sulla pena presuppone un implicito riconoscimento della responsabilità; resta però fermo il potere-dovere di pronunciare il proscioglimento quando l'innocenza emerga in modo evidente dagli atti.
  • Quando il ricorso contro una sentenza di patteggiamento veicola censure estranee ai casi di impugnabilità consentiti, esso è inammissibile e può comportare la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende per colpa nella proposizione.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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