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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31693/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce dal recesso comunicato da una banca da rapporti di conto corrente e da linee di credito intrattenuti con una società cliente. Il tribunale aveva ritenuto illegittimo il recesso, considerandolo immediato, privo di preavviso e non adeguatamente motivato, e aveva condannato la banca al risarcimento generico dei danni. La corte d'appello ha confermato, rilevando che la comunicazione del 31 agosto 2011 esprimeva un recesso immediato dai rapporti, che la banca aveva agito in modo sproporzionato e contrario a buona fede, e che la condotta aveva prodotto un discredito commerciale e un pregiudizio economicamente apprezzabile per la società. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dei criteri ermeneutici degli atti negoziali, sostenendo che la lettera non prevedeva un recesso immediato dai conti correnti, ma solo la revoca immediata degli affidamenti e dell'autorizzazione agli assegni, con permanenza del rapporto di conto soggetta al preavviso contrattuale; 2) violazione delle norme sul recesso e dei doveri di correttezza e buona fede, deducendo che la corte territoriale aveva errato nel ravvisare un abuso del diritto di recesso e nell'apprezzare fatti irrilevanti, oltre a omettere l'esame della circostanza che gli affidamenti erano in gran parte inutilizzati; 3) violazione delle norme processuali e dell'onere della prova, contestando la condanna generica al risarcimento dei danni perché basata su elementi non ritualmente allegati o non provati, come il rischio di effetto domino e l'impiego di personale per gestire le conseguenze del recesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto l'apparente denuncia di violazione dei canoni ermeneutici, mirava in realtà a ottenere una diversa interpretazione della comunicazione di recesso, senza evidenziare un effettivo scostamento dai criteri legali di interpretazione. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi, incentrata non sulla mera legittimità formale del recesso ad nutum ex art. 1845 c.c., ma sull'abuso del diritto di recesso immediato e senza preavviso, valutato come condotta sproporzionata e contraria a buona fede; inoltre la doglianza sull'omesso esame di fatti decisivi è stata ritenuta inammissibile anche in ragione della doppia conforme. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha chiarito che, in tema di condanna generica al risarcimento, basta l'accertamento dell'illegittimità della condotta e della sua potenzialità dannosa; nel caso concreto il danno evento era stato correttamente individuato nel discredito commerciale e nelle attività necessarie a contenerne gli effetti, mentre la deduzione della condotta della creditrice come misura di mitigazione del danno era rilevabile anche d'ufficio. La banca è stata quindi condannata anche alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge non consente di ottenere una nuova valutazione del contenuto negoziale, se la censura si risolve nella richiesta di una diversa interpretazione dei fatti o dell'atto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è inammissibile quando la censura riguarda una decisione sorretta da doppia conforme o quando mira a rivalutare il merito.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione degli atti negoziali resta riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo l'inosservanza effettiva dei canoni ermeneutici, non la proposta di una lettura alternativa.

  • art. 1363 c.c.

    La lettura dell'atto deve considerare il testo nel suo complesso e la correlazione tra le espressioni utilizzate.

  • art. 1366 c.c.

    L'interpretazione deve essere condotta secondo buona fede, ma la censura in cassazione deve indicare in modo specifico il concreto scostamento dal criterio legale.

  • art. 1175 c.c.

    Nei rapporti contrattuali le parti devono comportarsi secondo correttezza; il recesso che sacrifica in modo sproporzionato l'interesse altrui può integrare abuso del diritto.

  • art. 1375 c.c.

    Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede; il recesso va valutato anche alla luce della sproporzione tra utilità perseguita e pregiudizio arrecato.

  • art. 1845 c.c.

    La censura sulla legittimità del recesso non coglie la ratio decidendi quando la decisione impugnata si fonda sull'abuso del diritto di recesso e non sulla sua astratta ammissibilità.

  • art. 115 c.p.c.

    Non vi è stata applicazione della nozione di fatto notorio; la questione dell'allegazione e prova del danno è stata risolta sulla base dei fatti dedotti e valutati dal giudice di merito.

  • art. 1223 c.c.

    La liquidazione futura del danno-conseguenza resta riservata al giudizio successivo, dopo l'accertamento del danno-evento nel giudizio sulla condanna generica.

  • art. 1227 c.c.

    La reazione del creditore diretta a contenere o neutralizzare le conseguenze dannose può essere valutata dal giudice anche d'ufficio; tale condotta è rilevante nella ricostruzione del danno evento e nella sua propagazione.

  • art. 2697 c.c.

    L'attore deve allegare e dimostrare, anche solo in termini probabilistici, l'esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità dannosa ai fini della condanna generica.

  • art. 278 c.p.c.

    Nella condanna generica è sufficiente accertare l'esistenza del fatto illecito e la sua potenzialità dannosa, rinviando al separato giudizio la quantificazione del danno.

  • art. 345 c.p.c.

    La deduzione in appello della condotta della creditrice quale misura di contenimento del danno è stata ritenuta ammissibile perché rilevante come eccezione in senso lato e perché il fatto era già emerso nel giudizio di primo grado.

  • art. 1845 c.c.

    Il recesso bancario va scrutinato alla luce dell'abuso del diritto e della buona fede, non solo della sua astratta facoltà di esercizio.

Massime di principio

  • In sede di legittimità l'interpretazione di un atto negoziale è censurabile solo per effettiva violazione dei canoni ermeneutici o per omesso esame decisivo, non quando il ricorrente proponga una lettura alternativa più favorevole.
  • La censura per violazione dei criteri interpretativi deve indicare specificamente in che modo il giudice di merito si sia discostato dai canoni legali; non è sufficiente contrapporre una diversa ricostruzione del testo.
  • Nel recesso bancario, anche quando il contratto consenta la revoca ad nutum, l'esercizio del diritto è sindacabile alla luce di buona fede e correttezza se risulta sproporzionato rispetto all'interesse perseguito e idoneo a produrre un pregiudizio gravemente eccedente per il cliente.
  • Ai fini della condanna generica al risarcimento del danno è sufficiente accertare l'illegittimità della condotta e la sua astratta o probabile capacità dannosa; la quantificazione del danno conseguenza è rinviata al successivo giudizio.
  • Il danno evento può consistere anche nel discredito commerciale e nelle attività organizzative necessarie per contenere gli effetti della condotta illecita; tali circostanze possono essere valorizzate anche in relazione all'art. 1227 c.c., senza preclusioni di allegazione quando il fatto sia già emerso nel giudizio.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contrattoLitisconsorzio necessario

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