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Sentenza

Sentenza n. 12812/2026 - Roma, Sezione 3T

Giustizia amministrativa202515910

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, che aveva ordinato l’attribuzione del beneficio economico della carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza deducendo la persistente mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Roma n. 2829/2025, passata in giudicato, con la quale era stata riconosciuta l’attribuzione, per tre anni scolastici, del beneficio economico nominale di 500 euro annui tramite la carta elettronica destinata all’aggiornamento e alla formazione del personale docente. Il Ministero si è costituito con atto di stile e non ha fornito chiarimenti né indicazioni circa l’avvenuta esecuzione del titolo giudiziale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha precisato che l’ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario pronunciata in funzione di giudice del lavoro ha carattere meramente esecutivo: il giudice amministrativo deve verificare l’eventuale comportamento omissivo o elusivo dell’amministrazione, senza integrare il contenuto della pronuncia civile né svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Poiché il ricorrente aveva allegato l’inadempimento e il Ministero non aveva dimostrato o chiarito l’avvenuta esecuzione, il Collegio ha ritenuto fondata la domanda. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, autorizzato a sostituirsi all’amministrazione e a superare l’eventuale dissenso di altre amministrazioni entro i successivi 90 giorni. Non è stata applicata, allo stato, alcuna penalità di mora, ritenuta eventualmente richiedibile in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro, oltre accessori, per spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato

    La disposizione fonda l’azione di ottemperanza per ottenere l’attuazione, da parte della pubblica amministrazione, delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l’adempimento dell’obbligo conformativo derivante dal giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    È richiamato quale base normativa del giudizio di ottemperanza e dei poteri esercitati dal giudice amministrativo, compresa la nomina del commissario ad acta.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario che impongano obblighi alla pubblica amministrazione.
  • Quando il giudicato da eseguire proviene dal giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo accerta l’eventuale comportamento omissivo o elusivo dell’amministrazione, senza integrare il contenuto della sentenza civile né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • A fronte dell’allegazione dell’inadempimento da parte del creditore, l’amministrazione deve fornire chiarimenti e indicazioni documentate circa la corretta esecuzione del titolo giudiziale; la mancata dimostrazione dell’adempimento consente l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
  • In caso di persistente inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, con il compito di provvedere in sostituzione dell’amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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