Cassazione Penale, Sentenza n. 33978/2026 del 21/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
La Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 20 marzo 2026 aveva respinto l’istanza diretta a ottenere l’estinzione del debito del condannato per il pagamento delle spese processuali. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato violazione di legge, deducendo che l’avviso notificato al difensore indicava l’udienza del 21 settembre 2026, mentre il giudice dell’esecuzione aveva celebrato l’udienza il 29 gennaio 2026 senza avvisare né lui né il difensore. Con il secondo ha lamentato che le cartelle di pagamento indicavano genericamente «spese processuali» e che l’ordinanza non aveva verificato se comprendessero spese non trasmissibili agli eredi, come quelle di mantenimento in carcere.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, verificando dagli atti che il decreto del 3 novembre 2025 aveva fissato l’udienza per il 21 settembre 2026 alle ore 12.00 ed era stato notificato telematicamente al difensore il 4 novembre 2025, mentre l’udienza si era svolta il 29 gennaio 2026 alle ore 14.58, con il difensore sostituito da altro difensore ai sensi dell’art. 97, comma 4, c.p.p. La celebrazione dell’udienza senza avviso della data effettiva ha determinato una nullità generale e assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, dell’ordinanza emessa all’esito. La Corte ha quindi annullato l’ordinanza con rinvio alla Corte d’appello di Napoli per nuovo giudizio. Il secondo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 666, comma 3, c.p.p.
L’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., dispone, infatti, che il giudice dell’esecuzione fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti ed ai difensori almeno 10 giorni prima.
Nel procedimento di esecuzione la data dell’udienza camerale deve essere comunicata alle parti e ai difensori almeno dieci giorni prima; la celebrazione in una data diversa da quella comunicata, senza avviso, determina la nullità dell’ordinanza.
art. 178 c.p.p.
Nell’interpretare questa disposizione, non presidiata espressamente da sanzione processuale di nullità speciale, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l’omesso avviso della data di udienza all’istante o al suo difensore integri una nullità generale ex art. 178 cod. proc. pen. riguardando l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato, e che il regime di rilevabilità di tale nullità è quello proprio delle nullità assolute ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
L’omesso avviso della data effettiva dell’udienza di esecuzione all’istante o al difensore integra una nullità generale, perché incide sull’intervento, sull’assistenza e sulla rappresentanza dell’imputato.
art. 179, comma 1, c.p.p.
Nell’interpretare questa disposizione, non presidiata espressamente da sanzione processuale di nullità speciale, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l’omesso avviso della data di udienza all’istante o al suo difensore integri una nullità generale ex art. 178 cod. proc. pen. riguardando l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato, e che il regime di rilevabilità di tale nullità è quello proprio delle nullità assolute ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen. per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza.
La nullità derivante dall’omesso avviso della data dell’udienza nel procedimento di esecuzione è assoluta e, perciò, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, secondo l’estensione delle regole sull’omessa citazione dell’imputato e del difensore quando la loro presenza è obbligatoria.
art. 97, comma 4, c.p.p.
All’udienza davanti al giudice dell’esecuzione si è tenuta, invece, il 29 gennaio 2026 alle ore 14.58; nel verbale di udienza si legge che il difensore dell’istante risulta assente ed è sostituito ex art. 97, comma, 4 cod. proc. pen. da altro difensore.
La norma è richiamata per descrivere la sostituzione del difensore assente; la decisione non ne sviluppa un’autonoma interpretazione.
Massime di principio
- Nel procedimento di esecuzione, l’omesso avviso all’istante o al difensore della data effettiva dell’udienza camerale integra una nullità generale, poiché incide sull’intervento, sull’assistenza e sulla rappresentanza dell’imputato.
- La nullità derivante dall’omesso avviso della data dell’udienza nel procedimento di esecuzione è assoluta e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, anche quando l’udienza sia stata fissata e notificata per una data diversa da quella in cui è stata poi celebrata.
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