Cassazione Penale, Ordinanza n. 02820/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, conseguenza automatica dell'inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello, deducendo un solo motivo: la pretesa insufficienza o illogicità della motivazione in punto di determinazione della pena base e degli aumenti per la continuazione. In particolare, ha contestato la giustificazione degli aumenti di pena applicati per gli altri fatti ritenuti in continuazione. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente e non illogica, anche quanto agli aumenti per continuazione, modesti nel complesso (un mese complessivo per più cessioni) e giustificati dal riferimento alla diversa tipologia di sostanza oggetto dell'imputazione e alla durata delle condotte.
Norme richiamate
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità la motivazione sulla pena base e sugli aumenti per continuazione è censurabile solo se mancante, manifestamente illogica o del tutto insufficiente; non è invece sindacabile il merito della valutazione discrezionale del giudice di merito quando la giustificazione sia coerente e comprensibile.
- Gli aumenti di pena per continuazione, se di modesto importo complessivo, possono essere legittimamente sorretti da un richiamo sintetico ma non illogico alla pluralità delle condotte, alla diversa tipologia del fatto e alla durata complessiva delle violazioni.
- La mera riproposizione di una critica alla quantificazione della pena, in assenza di specifiche carenze motivazionali, integra un motivo manifestamente infondato e conduce all'inammissibilità del ricorso in cassazione.
- All'inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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