Cassazione Penale, Ordinanza n. 36521/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il diniego della pena sostitutiva resta quindi fermo, anche in ragione della genericità del motivo, della sua manifesta infondatezza e del fatto che la questione non era stata devoluta al giudice di appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto contro la sentenza della Corte d'appello di Genova del 19/03/2025. Dal testo emerge che il gravame riguardava la mancata applicazione di una pena sostitutiva. La Corte rileva però che la censura è stata formulata in modo del tutto generico ed è comunque manifestamente infondata, poiché la recidiva qualificata era stata riconosciuta e la questione non risulta dedotta in appello. Non risultano dal testo altri capi o ulteriori motivi di ricorso.
Norme richiamate
Il ricorso generico e manifestamente infondato è dichiarato inammissibile.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a deduzioni generiche sulla mancata applicazione di una pena sostitutiva, senza specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata.
- La questione relativa alla concessione di una pena sostitutiva deve essere tempestivamente devoluta al giudice di appello; la mancata deduzione in quella sede può rendere la censura in sede di legittimità non scrutinabile o comunque infondata.
- La presenza di una recidiva qualificata può incidere sulla valutazione della concedibilità della pena sostitutiva, ove il ricorso non offra argomenti specifici idonei a superare tale rilievo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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