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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11913/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria denunciando: 1) vizio di motivazione e violazione di legge nella ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sostenendo incongruenze tra dichiarazioni e risultanze delle intercettazioni e del tracciamento che non proverebbero la sua partecipazione materiale all'irruzione; 2) errata applicazione dell'art. 614 c.p. perché il cortile non sarebbe assimilabile alla privata dimora e poiché gli agenti non avrebbero avuto finalità di introdursi nell'abitazione; 3) errata qualificazione come rapina dell'appropriazione della chiave dell'auto, trattandosi secondo la difesa di sottrazione temporanea senza dolo di profitto (volontà ritorsiva ma non di acquisire la cosa); 4) insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1 c.p., sia quanto alla finalità di agevolazione mafiosa che al metodo mafioso, poiché la condotta sarebbe stata genericamente aggressiva e non animata da finalità esterne al singolo agente.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi generici e manifestamente infondati, confermando l'ordinanza del Tribunale. Ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza e pericolo di reiterazione: ricostruzione fattuale fondata su dichiarazioni delle persone offese, individuazioni fotografiche e intercettazioni ambientali che collegano il Cordì alla spedizione e ai successivi episodi violenti; ha affermato la configurabilità del reato di violazione di domicilio (art. 614) anche in presenza di modalità non clandestine quando sussista l'intenzione illecita e la volontà contraria del titolare; ha ritenuto legittima la qualificazione come rapina dell'appropriazione della chiave d'accensione poiché l'impossessamento violento/forzoso e la acquisizione della disponibilità materiale della cosa realizzano il momento consumativo del reato, indipendentemente dalla durata del possesso; ha inoltre ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1 c.p., in relazione alla finalità agevolativa e all'uso del metodo intimidatorio tipico della mafia, desumibile dalla complessiva dinamica, dalla partecipazione di soggetti vicini alla cosca e dalle modalità esecutive. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 614 cod. pen. (violazione di domicilio)

    Il reato si integra quando ci sia introduzione nel domicilio con intenzioni illecite; non rileva la mancanza di clandestinità. Il collegio ha ritenuto applicabile la norma anche per l'irruzione nel cortile e nell'abitazione, dato il comportamento minaccioso e l'asportazione della telecamera

  • art. 610 cod. pen. (violenza privata)

    Richiamata nella ricostruzione dei fatti per le condotte costrittive e minacciose che hanno accompagnato l'incontro e la coercizione delle vittime

  • art. 628, commi 1 e 3 cod. pen. (rapina)

    La Corte ha interpretato il dolo specifico di profitto in senso tale da ricomprendere anche l'appropriazione temporanea se l'impossessamento è realizzato con violenza/minaccia e determina la perdita del controllo della cosa da parte della vittima; pertanto l'appropriazione della chiave d'accensione è stata qualificata come rapina

  • art. 416-bis, comma 1 cod. pen. (aggravante per finalità di agevolazione mafiosa e metodo)

    L'aggravante è stata ritenuta sussistente perché la condotta è stata commessa in concorso con soggetti legati alla cosca, con modalità intimidatorie e assuntive di funzioni sanzionatorie/di recupero del maltolto, evocando la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso

  • Sez. 5, n. 30742 del 12/04/2019 (Guglione, Rv. 276907) - giurisprudenza citata

    Richiamata per il principio che la violazione di domicilio si configura anche senza clandestinità quando sussista l'intenzione illecita e la volontà contraria del titolare

  • Sez. 1, n. 8073 del 11/02/2010 (Pallotta, Rv. 246235) - giurisprudenza citata

    Richiamata per il principio secondo cui il possesso anche temporaneo, ottenuto con violenza o minaccia, integra il momento consumativo della rapina

  • Sez. 2, n. 16819 del 26/02/2019 (Simone, Rv. 276052) - giurisprudenza citata

    Supporta il principio che la consegna coatta di un bene anche per uso momentaneo, con perdita di controllo da parte della vittima, può integrare la rapina

  • Sez. 5, ordinanza del 18/11/2022 - giurisprudenza citata

    Richiamata in riferimento al dibattito sulle caratteristiche del dolo di profitto nel reato di furto e alla necessità di non estendere indiscriminatamente la nozione di profitto; la Corte però distingue la fattispecie della rapina, ritenendo applicabile una diversa valutazione

  • Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022 (Iaconis, Rv. 283637) - giurisprudenza citata

    Citata per l'affermazione che modalità esecutive intimidatorie e la sostituzione dei poteri dell'autorità possono richiamare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso

Massime di principio

  • Il giudice di legittimità non riesamina i fatti nel merito quando la motivazione del giudice di merito è completa e non manifestamente illogica; le doglianze che chiedono una rivalutazione sommaria degli elementi probatori sono inammissibili.
  • La violazione di domicilio ai sensi dell'art. 614 c.p. può riconoscersi anche in assenza di clandestinità se sussiste l'intenzione illecita e la volontà contraria del titolare dell'immobile; il cortile può essere assimilato alla privata dimora in relazione alla tutela dell'esclusiva sfera domestica.
  • L'appropriazione di una chiave d'accensione può integrare il reato di rapina se acquisita con modalità violente o minacciose e comporta la perdita del controllo della vittima sulla cosa, indipendentemente dalla temporaneità del possesso voluta dall'agente.
  • La qualificazione tra rapina e violenza privata dipende dalla modalità di impossessamento e dalla effettiva acquisizione della disponibilità materiale del bene; la finalità soggettiva (ritorsiva o altro motivo non patrimoniale) è irrilevante se si è realizzato l'impossessamento con violenza.
  • L'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, richiede elementi che consentano di desumere una finalità di agevolazione del sodalizio o l'uso del metodo mafioso; tali elementi possono emergere dalla partecipazione di affiliati, dalla forza intimidatoria delle condotte e dalla sostituzione dei poteri dell'autorità.
  • La prova indiziaria è valutata globalmente: intercettazioni, tracciamento, dichiarazioni delle vittime e identificazioni fotografiche concorrono e possono essere sufficienti a fondare gravi indizi se tra loro coerenti.
  • Per la difesa è essenziale non limitarsi a evidenziare singole incongruenze fattuali, ma dimostrare la manifestità dell'illogicità o della contraddittorietà della motivazione del giudice di merito per ottenere accoglimento in sede di legittimità.

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