Cassazione Penale, Sentenza n. 11913/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria denunciando: 1) vizio di motivazione e violazione di legge nella ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sostenendo incongruenze tra dichiarazioni e risultanze delle intercettazioni e del tracciamento che non proverebbero la sua partecipazione materiale all'irruzione; 2) errata applicazione dell'art. 614 c.p. perché il cortile non sarebbe assimilabile alla privata dimora e poiché gli agenti non avrebbero avuto finalità di introdursi nell'abitazione; 3) errata qualificazione come rapina dell'appropriazione della chiave dell'auto, trattandosi secondo la difesa di sottrazione temporanea senza dolo di profitto (volontà ritorsiva ma non di acquisire la cosa); 4) insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1 c.p., sia quanto alla finalità di agevolazione mafiosa che al metodo mafioso, poiché la condotta sarebbe stata genericamente aggressiva e non animata da finalità esterne al singolo agente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi generici e manifestamente infondati, confermando l'ordinanza del Tribunale. Ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza e pericolo di reiterazione: ricostruzione fattuale fondata su dichiarazioni delle persone offese, individuazioni fotografiche e intercettazioni ambientali che collegano il Cordì alla spedizione e ai successivi episodi violenti; ha affermato la configurabilità del reato di violazione di domicilio (art. 614) anche in presenza di modalità non clandestine quando sussista l'intenzione illecita e la volontà contraria del titolare; ha ritenuto legittima la qualificazione come rapina dell'appropriazione della chiave d'accensione poiché l'impossessamento violento/forzoso e la acquisizione della disponibilità materiale della cosa realizzano il momento consumativo del reato, indipendentemente dalla durata del possesso; ha inoltre ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1 c.p., in relazione alla finalità agevolativa e all'uso del metodo intimidatorio tipico della mafia, desumibile dalla complessiva dinamica, dalla partecipazione di soggetti vicini alla cosca e dalle modalità esecutive. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 614 cod. pen. (violazione di domicilio)
Il reato si integra quando ci sia introduzione nel domicilio con intenzioni illecite; non rileva la mancanza di clandestinità. Il collegio ha ritenuto applicabile la norma anche per l'irruzione nel cortile e nell'abitazione, dato il comportamento minaccioso e l'asportazione della telecamera
art. 610 cod. pen. (violenza privata)
Richiamata nella ricostruzione dei fatti per le condotte costrittive e minacciose che hanno accompagnato l'incontro e la coercizione delle vittime
art. 628, commi 1 e 3 cod. pen. (rapina)
La Corte ha interpretato il dolo specifico di profitto in senso tale da ricomprendere anche l'appropriazione temporanea se l'impossessamento è realizzato con violenza/minaccia e determina la perdita del controllo della cosa da parte della vittima; pertanto l'appropriazione della chiave d'accensione è stata qualificata come rapina
art. 416-bis, comma 1 cod. pen. (aggravante per finalità di agevolazione mafiosa e metodo)
L'aggravante è stata ritenuta sussistente perché la condotta è stata commessa in concorso con soggetti legati alla cosca, con modalità intimidatorie e assuntive di funzioni sanzionatorie/di recupero del maltolto, evocando la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso
Sez. 5, n. 30742 del 12/04/2019 (Guglione, Rv. 276907) - giurisprudenza citata
Richiamata per il principio che la violazione di domicilio si configura anche senza clandestinità quando sussista l'intenzione illecita e la volontà contraria del titolare
Sez. 1, n. 8073 del 11/02/2010 (Pallotta, Rv. 246235) - giurisprudenza citata
Richiamata per il principio secondo cui il possesso anche temporaneo, ottenuto con violenza o minaccia, integra il momento consumativo della rapina
Sez. 2, n. 16819 del 26/02/2019 (Simone, Rv. 276052) - giurisprudenza citata
Supporta il principio che la consegna coatta di un bene anche per uso momentaneo, con perdita di controllo da parte della vittima, può integrare la rapina
Sez. 5, ordinanza del 18/11/2022 - giurisprudenza citata
Richiamata in riferimento al dibattito sulle caratteristiche del dolo di profitto nel reato di furto e alla necessità di non estendere indiscriminatamente la nozione di profitto; la Corte però distingue la fattispecie della rapina, ritenendo applicabile una diversa valutazione
Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022 (Iaconis, Rv. 283637) - giurisprudenza citata
Citata per l'affermazione che modalità esecutive intimidatorie e la sostituzione dei poteri dell'autorità possono richiamare la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso
Massime di principio
- Il giudice di legittimità non riesamina i fatti nel merito quando la motivazione del giudice di merito è completa e non manifestamente illogica; le doglianze che chiedono una rivalutazione sommaria degli elementi probatori sono inammissibili.
- La violazione di domicilio ai sensi dell'art. 614 c.p. può riconoscersi anche in assenza di clandestinità se sussiste l'intenzione illecita e la volontà contraria del titolare dell'immobile; il cortile può essere assimilato alla privata dimora in relazione alla tutela dell'esclusiva sfera domestica.
- L'appropriazione di una chiave d'accensione può integrare il reato di rapina se acquisita con modalità violente o minacciose e comporta la perdita del controllo della vittima sulla cosa, indipendentemente dalla temporaneità del possesso voluta dall'agente.
- La qualificazione tra rapina e violenza privata dipende dalla modalità di impossessamento e dalla effettiva acquisizione della disponibilità materiale del bene; la finalità soggettiva (ritorsiva o altro motivo non patrimoniale) è irrilevante se si è realizzato l'impossessamento con violenza.
- L'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, richiede elementi che consentano di desumere una finalità di agevolazione del sodalizio o l'uso del metodo mafioso; tali elementi possono emergere dalla partecipazione di affiliati, dalla forza intimidatoria delle condotte e dalla sostituzione dei poteri dell'autorità.
- La prova indiziaria è valutata globalmente: intercettazioni, tracciamento, dichiarazioni delle vittime e identificazioni fotografiche concorrono e possono essere sufficienti a fondare gravi indizi se tra loro coerenti.
- Per la difesa è essenziale non limitarsi a evidenziare singole incongruenze fattuali, ma dimostrare la manifestità dell'illogicità o della contraddittorietà della motivazione del giudice di merito per ottenere accoglimento in sede di legittimità.
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