Cassazione Civile, Sentenza n. 7364/2021 del 16/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la pronuncia di primo grado accertando la perdurante esistenza del rapporto di lavoro dei dipendenti e la mancata efficacia della cessione a Fruendo S.r.l. ai sensi dell'art. 2112 c.c. (sostanzialmente perché la cessione non avrebbe trasferito un ramo d'azienda dotato di autonomia funzionale e di preesistenza). Fruendo e MPS censuravano l'interpretazione del requisito di autonomia funzionale e di preesistenza, la motivazione e l'applicazione delle norme civilistiche e comunitarie, chiedendo anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE su interpretazioni della direttiva 2001/23/CE; i lavoratori resistevano chiedendo conferma della decisione e liquidazione spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per i numerosi lavoratori che hanno conciliato. Per gli altri ha rigettato i ricorsi di Fruendo e di MPS, confermando che la Corte d'appello aveva correttamente valutato, sulla base degli elementi di fatto, l'insussistenza del trasferimento di un ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. (mancanza di autonomia funzionale e di preesistenza del ramo asserito). Ha ritenuto che le doglianze delle ricorrenti tentassero una rivisitazione di fatto non consentita in sede di legittimità e che non sussistessero i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Ha inoltre deciso sulle spese: compensazione per le parti conciliatesi; condanne e ripartizioni spese secondo quanto indicato in dispositivo (con addebiti a Fruendo e ripartizione tra le società per le residue spese), rigettando le doglianze incidentali sui criteri di liquidazione.
Norme richiamate
La norma è stata interpretata secondo la giurisprudenza consolidata: per l'operatività della tutela occorre il trasferimento di un'entità economica dotata di autonomia funzionale e, di regola, di preesistenza. La verifica di tali presupposti è questione di fatto di competenza del giudice di merito e insindacabile in cassazione salvo vizi specifici di sussunzione o motivazione.
Direttiva 2001/23/CE
Richiamata per i principi comunitari: il trasferimento riguarda un'entità economica che "conservi la propria identità"; la Corte UE indica un giudizio complessivo su più elementi (personale, mezzi, clientela, similitudine attività, ecc.) e conferma che l'autonomia deve di norma preesistere.
Richiamato per il principio che, se non si configurano gli effetti dell'art. 2112, il trasferimento dei singoli rapporti di lavoro richiede il consenso del lavoratore.
La corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità (n. 3 e n. 5) evidenziando che molte censure delle ricorrenti erano in realtà richieste di rivalutazione di fatto non ammissibili in cassazione.
art. 2697 c.c. e artt. 115-116 c.p.c.
La Corte ha precisato che le doglianze relative all'onere della prova e alla valutazione delle prove attengono alla valutazione di merito; non sussisteva un erroneo travaso dell'onere probatorio e il libero convincimento del giudice di merito è insindacabile in cassazione salvo vizio motivazionale grave.
D.M. n.55/2014 e D.M. n.140/2012 (parametri liquidazione spese)
Ribadita la discrezionalità del giudice di merito nella liquidazione delle spese entro i minimi e i massimi previsti dal decreto; le maggiorazioni per difesa di più parti sono rimesse al potere discrezionale del giudice di merito.
Massime di principio
- La verifica dell'esistenza di un "ramo d'azienda" trasferito ai fini dell'art. 2112 c.c. è primariamente questione di fatto: giudici di merito valutano l'autonomia funzionale e la preesistenza mediante un giudizio complessivo su molteplici elementi (personale, strumenti, clientela, organizzazione, sistemi informatici, ecc.).
- In cassazione è difficile ottenere accoglimento quando la censura si traduce in una diversa rivalutazione degli elementi di fatto; è necessario dimostrare un errore di diritto nella sussunzione ovvero un'omissione o vizio motivazionale grave e circostanziato.
- La qualificazione come "ramo d'azienda" non può essere creata unilateralmente dai contraenti al momento della cessione: l'atto di identificazione deve avere contenuto accertativo, non costitutivo.
- Se non emergono i presupposti dell'art. 2112 c.c., il trasferimento dei singoli rapporti richiede il consenso dei lavoratori (art. 1406 c.c.).
- Le istanze di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE non sono automatiche: il giudice nazionale può rifiutare il rinvio se la questione è già chiarita dalla giurisprudenza comunitaria o se la decisione richiede prevalentemente valutazioni di fatto.
- Per ottenere tutela in casi simili i lavoratori dovrebbero portare in giudizio elementi concreti che dimostrino l'assenza di autonomia (es. mancato trasferimento di sistemi informatici essenziali, carenza di clientela trasferita, organizzazione non autonoma), mentre il datore cedente/cessionario dovrà documentare l'esistenza di un complesso organizzato e preesistente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 16 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 7353/2021 del 16/03/2021
- Sentenza lavoro · 16 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 7354/2021 del 16/03/2021
- Sentenza lavoro · 16 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 7355/2021 del 16/03/2021
- Sentenza lavoro · 16 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 7356/2021 del 16/03/2021
- Sentenza lavoro · 16 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 7357/2021 del 16/03/2021
- Sentenza lavoro · 16 mar 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 7358/2021 del 16/03/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →