Cassazione Penale, Ordinanza n. 09087/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato per occupazione abusiva di area demaniale marittima, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità. Sosteneva che i giudici di merito non avessero considerato l'imminente situazione di pericolo presente sull'area demaniale e il fatto che il suo intervento, consistito nello spostamento di grossi massi per attenuare o evitare danni da eventuali mareggiate, fosse stato posto in essere in buona fede e per fronteggiare un'emergenza. La Corte ha rilevato che, dagli atti e dallo stesso ricorso, emergeva che il pericolo riguardava solo cose e non la persona, sicché il richiamo allo stato di necessità era inconferente; parimenti inconferente era il richiamo alla buona fede, intesa come errore di diritto scusabile, non come mera convinzione soggettiva di dover agire per tutelarsi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure si risolvessero in una rivalutazione fattuale priva di fondamento giuridico, poiché lo stato di necessità ex art. 54 c.p. presuppone un pericolo attuale di danno grave alla persona, non a beni o cose, mentre la buona fede non può essere invocata sulla base della sola convinzione soggettiva di agire per tutelarsi. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, in considerazione della non esclusione di profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
Lo stato di necessità è configurabile solo per salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, non per fronteggiare un pericolo relativo a cose o beni; il pericolo non deve essere volontariamente causato dall'agente e deve essere non altrimenti evitabile.
È il reato per cui l'imputato risultava condannato; il testo non ne descrive gli elementi costitutivi, limitandosi a indicare la condanna ex art. 54 1161 c.n. come formulazione riportata nella decisione.
Massime di principio
- Lo stato di necessità non è invocabile quando la situazione di pericolo riguardi esclusivamente beni o cose, poiché la scriminante tutela il bene persona e richiede un pericolo attuale di danno grave alla persona.
- La buona fede, in ambito penalistico, non coincide con la mera convinzione soggettiva di agire correttamente o per tutelare un proprio interesse; occorre un errore di diritto scusabile ove ne ricorrano i presupposti.
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che si risolva in una mera rivalutazione del fatto senza specifici fondamenti giuridici o argomentativi idonei a scalfire la decisione impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per profili di colpa nella proposizione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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