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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04071/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice dell'udienza preliminare di Firenze dell'11 giugno 2024, sentenza applicativa della pena. Dal testo emerge che il ricorrente deduceva un asserito errore nella qualificazione giuridica del fatto. La Corte rileva però che tale censura era formulata solo in termini nominali e non risultava immediatamente desumibile dal contenuto letterale dell'imputazione o dal tenore della decisione impugnata; la doglianza richiedeva invece una verifica in fatto, non consentita in sede di legittimità. Non risultano dal testo altri motivi specifici o il reato contestato in concreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che non è proponibile il ricorso per cassazione contro una sentenza applicativa della pena quando si denunci, solo nominalmente, un errore di qualificazione del fatto che non emerga con immediatezza dall'imputazione o dalla decisione impugnata e che richieda invece un accertamento fattuale. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis c.p.p., ha dichiarato l'inammissibilità de plano e, applicando l'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis c.p.p.

    consente la declaratoria immediata di inammissibilità del ricorso quando ne ricorrano i presupposti, senza necessità di ulteriore trattazione

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità seguono le conseguenze economiche previste dalla norma, con condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione avverso una sentenza applicativa della pena quando la deduzione di errore nella qualificazione giuridica del fatto sia solo nominale e non risulti immediatamente dalla formulazione dell'imputazione o dal contenuto della decisione impugnata.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito prospettare censure che richiedano una verifica in fatto per accertare se vi sia stato un errore di qualificazione del fatto, ove tale errore non sia percepibile ictu oculi dagli atti o dalla sentenza.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis c.p.p., seguono le conseguenze economiche di cui all'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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