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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32050/2023 del 17/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'istanza di definizione agevolata ex L. n. 197/2022, ritenendo integrati i presupposti per la cessazione della materia del contendere, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Le spese di lite sono state poste a carico di chi le aveva anticipate, secondo la formula riportata nell'ordinanza.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società a responsabilità limitata e il suo socio di maggioranza avevano impugnato distinti avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2013: alla società erano stati contestati IRES e IVA, mentre al socio erano stati recuperati maggiori IRPEF, oltre a interessi e sanzioni, a seguito di controllo documentale svolto dall'Ufficio sui rapporti economici della società e, per riflesso, sui soci. La CTP aveva rigettato i ricorsi e la CTR del Veneto aveva confermato il rigetto. In Cassazione i contribuenti proponevano ricorso affidato a due motivi, ma prima della decisione depositavano istanza di definizione agevolata ex L. n. 197/2022, con ricevute di presentazione e pagamento, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • L. n. 197/2022

    la presentazione dell'istanza di definizione agevolata, accompagnata dalle ricevute di presentazione e pagamento prescritte, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di legittimità, la parte ricorrente dimostra di avere validamente aderito a una procedura di definizione agevolata prevista dalla legge, il processo va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • L'estinzione del giudizio per definizione agevolata assorbe ogni esame dei motivi di ricorso e impedisce una pronuncia sul merito della controversia tributaria.
  • In presenza di estinzione del giudizio per iniziativa della parte ricorrente, le spese seguono la regola indicata dalla disciplina applicata dalla Corte e restano a carico di chi le ha anticipate, secondo quanto riportato nel provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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