Ordinanza n. 3175/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Nota prot. n. -OMISSIS-del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione, avente ad oggetto “Esame di maturità per l’a.s. 2025/2026 – Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione”, ove interpretata nel senso di consentire agli Uffici Scolastici Regionali di assegnare i candidati privatisti prescindendo dalle preferenze di sede dagli stessi espresse nella domanda di assegnazione; - della Nota prot. n. -OMISSIS- del Ministero dell’Istruzione e del Merito, recante “Formazione delle commissioni dell’esame di maturità per l’a.s. 2025/2026”, sempre ove interpretata nel senso di consentire agli Uffici Scolastici Regionali di assegnare i candidati privatisti prescindendo dalle preferenze di sede dagli stessi espresse nella domanda di assegnazione; - della Ordinanza prot. n. -OMISSIS-sull’Esame di maturità per l’a.s. 2025/2026, sempre ove interpretata nel senso di consentire agli Uffici Scolastici Regionali di assegnare i candidati privatisti prescindendo dalle preferenze di sede dagli stessi espresse nella domanda di assegnazione; - del provvedimento del MIM, conosciuto lo scorso 8 aprile 2026, di assegnazione del ricorrente come candidato privatista all’Istituto Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS- (SR), quale sede difforme dalla sede di esame indicata dal candidato nella propria domanda; - per quanto occorrer possa, dei provvedimenti dell’USR Sicilia, di data ed estremi ignoti, quali gli avvisi pubblicati sul sito dell’11/11/2025 e del 3/02/2026, meramente applicativi dei provvedimenti ministeriali sopra indicati, sulla base dei quali è stata disposta l’assegnazione del candidato esterno ad una sede di esame difforme da quella dallo stesso prescelta; Nonché di tutti di gli atti presupposti, consequenziali o connessi, precedenti o successivi ai suddetti atti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione del candidato esterno a una sede d'esame diversa da quella indicata nella domanda, nonché gli atti ministeriali e dell'USR relativi ai termini, alle modalità di presentazione delle domande e alla formazione delle commissioni dell'esame di Stato, nella parte in cui interpretati come idonei a consentire l'assegnazione prescindendo dalle preferenze espresse
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato esterno)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, le note ministeriali e l'ordinanza concernenti l'esame di maturità per l'anno scolastico 2025/2026, nonché il provvedimento con cui è stato assegnato quale candidato esterno a un istituto statale in provincia di Siracusa, diverso dalla sede indicata nella domanda. Ha contestato, in particolare, l'interpretazione degli atti ministeriali e dei provvedimenti applicativi dell'USR Sicilia secondo cui l'amministrazione avrebbe potuto prescindere dalle preferenze di sede espresse. La domanda cautelare è stata esaminata dopo il rigetto della misura monocratica ex art. 56 c.p.a. Il giudice ha rilevato, ai fini del fumus boni iuris, che né l'atto impugnato né gli elementi successivamente depositati consentivano di comprendere agevolmente il percorso motivazionale seguito dall'USR nell'assegnazione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare non disponendo direttamente l'assegnazione del ricorrente alla sede da lui indicata, ma ordinando all'amministrazione il riesame della sua posizione. Il riesame deve essere svolto alla luce dei criteri previsti dall'art. 14, comma 3, d.lgs. n. 62/2017 e dal paragrafo 3 della circolare ministeriale 10 novembre 2025, n. 74346, secondo l'elaborazione della giurisprudenza consolidata, tenendo conto delle preferenze espresse dal candidato. L'attività amministrativa deve essere compiuta in tempi compatibili con la regolare partecipazione agli esami di Stato. È stata fissata l'udienza pubblica per il merito del 23 febbraio 2027 e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha accolto l'istanza ai fini del riesame della posizione del candidato.
La misura cautelare monocratica richiesta in precedenza era stata respinta con decreto; ciò non ha impedito l'accoglimento della successiva domanda cautelare collegiale.
art. 14, comma 3, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62
Individua i criteri normativi che l'amministrazione deve applicare nel riesame dell'assegnazione del candidato esterno, tenendo conto delle preferenze espresse.
par. 3 della circolare 10 novembre 2025, n. 74346
Integra i criteri applicabili all'assegnazione dei candidati esterni e deve essere considerato dall'amministrazione nel riesame insieme alle preferenze di sede.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando il provvedimento di assegnazione di un candidato esterno a una sede d'esame non rende comprensibile il percorso motivazionale seguito dall'amministrazione, sussiste un profilo di fumus boni iuris idoneo a giustificare il riesame della posizione.
- Nel riesame dell'assegnazione di un candidato esterno all'esame di Stato, l'amministrazione deve applicare i criteri normativi e ministeriali pertinenti e considerare le preferenze di sede espresse nella domanda, rendendo comprensibile il percorso motivazionale seguito.
- La tutela cautelare può essere accordata mediante ordine di riesame, senza sostituire il giudice all'amministrazione nella scelta della sede, quando sia necessario consentire la regolare partecipazione del candidato agli esami di Stato entro tempi compatibili con il calendario della procedura.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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