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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40375/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del riesame che ha confermato o modificato misure cautelari disposte dal Gip. I motivi principali: 1) violazione del diritto di difesa per mancata disponibilità, prima dell'udienza di riesame, dei file audio e video (intercettazioni) posti a base delle ordinanze, con impossibilità per la difesa di verificare la corrispondenza tra trascrizioni e registrazioni; 2) illegittima utilizzazione di intercettazioni disposte in altro procedimento per reati diversi (art. 270 c.p.p.), in relazione in particolare ai reati di riciclaggio e ricettazione che non prevedono arresto obbligatorio in flagranza; 3) vizio della qualificazione giuridica di talune condotte (contestazione di riciclaggio, associazione per delinquere e aggravanti per furto) per carenza di prova del dolo o delle aggravanti e per possibile riconduzione ad attività di concorso nei furti; 4) censura circa la sussistenza e proporzionalità delle esigenze cautelari (rischio di reiterazione, gravità degli indizi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi. In sintesi: sul punto dell'accesso alle intercettazioni, la Corte ha ritenuto che la richiesta della difesa era stata tempestiva ma che il materiale non era nella disponibilità della Procura di Alessandria perché dipendente dalla DDA di Torino; l'ufficio intercettazioni di Alessandria aveva comunque chiesto le copie alla procura titolare e aveva comunicato la situazione alla difesa, sicché non si è verificata l'immediata inadempienza imputabile alla difesa. Ne consegue che l'irregolarità non determina inutilizzabilità automatica delle intercettazioni né la nullità del provvedimento genetico ai sensi dell'art. 271 c.p.p.; il rimedio è di natura intermedia (nullità ai sensi dell'art. 178 lett. c) suscettibile di deduzione e sanatorie). Quanto all'utilizzo delle intercettazioni disposte in altro procedimento, la Corte ha ritenuto applicabili i principi delle Sezioni unite: se i reati sono connessi e rientrano nei limiti di ammissibilità, l'impiego delle intercettazioni è legittimo; la censura relativa a uso per riciclaggio/ricettazione è stata dichiarata infondata o inammissibile nelle parti prospettate. Sui profili probatori e sulla qualificazione dei reati e sulle esigenze cautelari la Corte ha ritenuto che il tribunale del riesame abbia motivato in modo coerente e plausibile la sussistenza della gravità indiziaria e del rischio di reiterazione; la valutazione di merito non è sindacabile in Cassazione oltre il controllo di logicità e sufficienza della motivazione. Pertanto i ricorsi sono stati respinti e le misure confermate o modificate come disposto dal tribunale del riesame.

Norme richiamate

  • art. 268 cod. proc. pen.

    Riferita alla disciplina dell'accesso e della trasposizione delle registrazioni: la Corte costituzionale (n.336/2008) ha riconosciuto il diritto del difensore ad ottenere le registrazioni utilizzate per la misura; la Corte di legittimità ricorda però che l'ingiustificata impossibilità di produrre le registrazioni per motivi non imputabili alla difesa non comporta automaticamente inutilizzabilità probatoria.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato per la nullità di "ordine generale a regime intermedio" derivante dall'illegittima compressione del diritto di difesa (nullità soggetta a regime di deducibilità e sanatorie).

  • art. 271 cod. proc. pen.

    Norma sulle sanzioni per utilizzazione illegittima delle intercettazioni: la Corte sottolinea che l'inutilizzabilità è tassativa e non si applica automaticamente per l'omesso deposito dei nastri in altro ufficio quando le intercettazioni provengono da altra Procura.

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Disciplina dell'utilizzabilità delle intercettazioni disposte per un procedimento in procedimenti diversi: la Corte conferma che l'uso è ammissibile quando i reati siano connessi ex art. 12 c.p.p. e rientrino nei limiti indicati, con particolare riferimento al requisito dell'arresto obbligatorio in flagranza per alcuni reati.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Regime della gravità indiziaria per l'emissione di misure cautelari: la Corte verifica che il giudice del riesame abbia fornito motivazione logica e giuridicamente significativa sulla sussistenza di gravi indizi.

  • art. 309 cod. proc. pen. (e comma 9-bis)

    Rilevanti i termini e le cadenze procedurali per le istanze incidentali (accesso e copia delle intercettazioni in vista dell'udienza di riesame); la Corte evidenzia l'onere del PM di motivare l'impossibilità di fornire copie in tempo utile.

  • art. 266 cod. proc. pen.

    Richiamato come limite di ammissibilità delle intercettazioni e dei risultati in caso di connessione tra procedimenti.

  • art. 12 cod. proc. pen.

    Concetto di connessione tra reati/procedimenti utile a valutare se l'intercettazione autorizzata in un procedimento possa legittimamente essere utilizzata in un altro.

  • art. 282 e 283 cod. proc. pen.

    Norme sul cumulo delle misure cautelari (richiamate in relazione alle misure effettivamente disposte dal tribunale del riesame).

  • Corte Costituzionale, sent. n. 336/2008

    Stabilisce l'illegittimità costituzionale di porzioni dell'art. 268 nella parte che non prevedeva il diritto del difensore ad ottenere la trasposizione delle registrazioni dopo ordinanza cautelare, principio richiamato nella valutazione dell'accesso alle intercettazioni.

  • Sezioni Unite ("Cavallo" 2020) - giurisprudenza di legittimità

    Interpretazione sul divieto di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi: le intercettazioni possono essere utilizzate in procedimenti connessi entro i limiti di ammissibilità e se il rapporto sostanziale tra reati giustifica l'impiego.

Massime di principio

  • La semplice mancata disponibilità materiale delle registrazioni presso la Procura davanti alla quale si svolge il riesame non comporta automaticamente l'inutilizzabilità delle intercettazioni né la revoca della misura: conta la tempestività della richiesta difensiva e la responsabilità dell'ufficio che detiene il materiale.
  • Se le intercettazioni sono state autorizzate in altro procedimento, possono essere utilizzate nel nuovo procedimento se esiste connessione sostanziale tra i reati (art. 12 c.p.p.) e rientrano nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 270 c.p.p.; il divieto tassativo opera solo nelle ipotesi specificamente previste dalla legge.
  • Il giudice di merito è chiamato a valutare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari con valutazioni prognostiche che la Cassazione controlla solo in termini di logicità e sufficienza della motivazione, non rivedendo i fatti o riconsiderando integralmente la prova.
  • Il difensore deve tempestivamente chiedere accesso e copia delle intercettazioni e segnalare l'urgenza; qualora la Procura non possa fornire le copie per ragioni non imputabili alla difesa, il rimedio è una nullità di ordine intermedio deducibile e sanabile, non sempre l'inutilizzabilità automatica del materiale.
  • Il pubblico ministero ha l'onere di motivare l'impossibilità di rilasciare copie entro i termini; in mancanza di adeguata giustificazione il giudice del riesame deve tenerne conto nell'apprezzamento dell'incidente cautelare.
  • Le contestazioni di errata qualificazione giuridica (es. riciclaggio vs concorso nei furti) richiedono puntuali argomentazioni probatorie: in sede di legittimità la censura viene rigettata se il giudice di merito ha fornito una motivazione logicamente coerente e basata su elementi indiziari adeguati.

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