Cassazione Civile, Ordinanza n. 28117/2022 del 27/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato a una società svizzera operante come tour operator un avviso di accertamento per il 2007, recuperando IVA ritenuta indebitamente rimborsata. Secondo l'Ufficio, il regime speciale IVA delle agenzie di viaggio e turismo impediva alla società, stabilita fuori dall'Unione europea e operante con pacchetti turistici in favore di clienti non residenti in Italia, di detrarre o ottenere il rimborso dell'IVA assolta sugli acquisti di servizi resi da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori. La CTR aveva invece accolto la tesi della contribuente richiamando una risoluzione amministrativa favorevole e ritenendo applicabile il mantenimento del rimborso ai sensi dell'art. 55 d.l. n. 69/2013. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 38-ter, 19 e 74-ter del d.P.R. n. 633/1972, dell'art. 26 della direttiva 77/388/CEE e dell'art. 55 d.l. n. 69/2013, sostenendo che il regime speciale di non detraibilità/non rimborsabilità si applica anche alle agenzie di viaggio stabilite fuori dall'Unione e che la disciplina interna, interpretata dalla norma del 2013, non contrasta con il diritto unionale né con il principio di neutralità IVA.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che l'art. 55 d.l. n. 69/2013 ha natura interpretativa dell'art. 74-ter d.P.R. n. 633/1972 e chiarisce che l'IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi effettuati da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile anche quando l'agenzia di viaggio è stabilita fuori dall'Unione europea. Ha inoltre escluso il contrasto della disciplina con il diritto unionale e con il principio di neutralità dell'IVA, richiamando i precedenti di legittimità già intervenuti sulla materia. La censura relativa al legittimo affidamento è stata ritenuta da esaminare eventualmente dal giudice di rinvio. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38-ter d.P.R. n. 633/1972
Richiamato nel motivo di ricorso insieme alle altre norme sull'IVA; nel caso concreto non è stata ritenuta decisiva per escludere il diniego di rimborso stabilito dal regime speciale.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di violazione di legge, ma la Corte ha risolto la controversia sulla base del regime speciale dell'art. 74-ter e della sua interpretazione autentica.
art. 74-ter d.P.R. n. 633/1972
Stabilisce il regime speciale "base da base" per le agenzie di viaggio e turismo e, come interpretato, esclude la detraibilità e il rimborso dell'IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi a diretto vantaggio dei viaggiatori, anche per agenzie stabilite fuori dall'Unione europea.
art. 26 direttiva 77/388/CEE
Norma unionale di origine del regime speciale per le agenzie di viaggio; il suo contenuto è richiamato per confermare la coerenza dell'interpretazione interna con la disciplina europea.
"l'imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi ... effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea ... non è rimborsabile"
Ha natura interpretativa dell'art. 74-ter e chiarisce che il divieto di rimborso vale anche per le agenzie di viaggio stabilite fuori dall'Unione europea; i rimborsi eventualmente già effettuati restano salvi nei limiti previsti dalla stessa norma.
art. 310 direttiva 2006/112/CE
È la base unionale del regime speciale: gli importi IVA imputati all'agenzia di viaggi per operazioni a diretto vantaggio del viaggiatore non sono né detraibili né rimborsabili in alcuno Stato membro.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 111 Cost.
La Corte esclude la violazione del principio di non retroattività irragionevole, ritenendo giustificata la norma interpretativa alla luce dell'esigenza di chiarire un dato normativo incerto e di riallinearlo ai principi unionali.
Massime di principio
- Nel regime speciale IVA delle agenzie di viaggio, la regola di non detraibilità e non rimborsabilità dell'imposta assolta sui servizi acquistati da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori si applica anche alle agenzie stabilite fuori dall'Unione europea, se la disciplina interna è interpretata in conformità alla norma di interpretazione autentica.
- Una norma interna che qualifica espressamente la propria funzione interpretativa può chiarire retroattivamente l'ambito di applicazione di una disciplina fiscale, purché tale intervento sia giustificato da obiettive incertezze del testo e sia coerente con la finalità della normativa superiore di riferimento.
- Nel sistema IVA dei pacchetti turistici, il principio di neutralità non impedisce la non detraibilità o non rimborsabilità quando tale limitazione è connaturata al particolare meccanismo forfettario del regime speciale e risponde all'esigenza di corretta ripartizione del gettito tra gli Stati interessati dai servizi del viaggio.
- La verifica della conformità costituzionale e unionale di una norma interpretativa deve tener conto della funzione di chiarimento del precetto, della tutela della certezza del diritto e della parità di trattamento tra operatori che si trovano in condizioni omogenee.
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