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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37936/2025 del 21/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. a) n. 2, d.l. n. 4/2019 (requisito della residenza in Italia per almeno 10 anni) rispetto ai principi di uguaglianza e al diritto UE; 2) vizio di legge e di motivazione con riferimento al dolo richiesto dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019 e alle circostanze fattuali (scarsa conoscenza della lingua, assistenza CAF, modulo prestampato); 3) vizio di motivazione nel rigetto della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Motivo: la mendace attestazione sulla residenza in Italia per almeno dieci anni era oggettivamente irrilevante ai fini del reddito di cittadinanza, dato che la Corte costituzionale (sent. n. 31/2025) ha dichiarato illegittimo il requisito decennale sostituendolo con quello quinquennale e la ricorrente risultava residente in Italia da oltre cinque anni al momento della domanda; pertanto non si è integrato il reato previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019. Anche il Pubblico Ministero aveva richiesto l'annullamento.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)

    «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni».

    Le dichiarazioni mendaci sono penalmente rilevanti solo se funzionali ad ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore; dichiarazioni irrilevanti rispetto all'accesso o all'importo del beneficio non integrano il reato.

  • art. 2, comma 1, lett. a) n. 2, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4

    Originariamente prevedeva la residenza in Italia per almeno 10 anni come condizione per il reddito di cittadinanza; la disposizione è stata resa incompatibile nella parte in cui richiedeva 10 anni e, secondo la Corte costituzionale (sent. n. 31/2025), il requisito è ora pari ad almeno 5 anni.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 31 del 2025

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione dei 10 anni, affermando che il requisito della residenza resta necessario ma è soddisfatto con almeno 5 anni di residenza.

  • Corte di giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, 29/07/2024 (cause riunite C-112/22 e C-223/22)

    Ha ritenuto che un requisito di residenza decennale, unitamente alla punizione penale per dichiarazioni false su tale requisito, può essere incompatibile con il diritto UE in quanto eccessivo rispetto allo scopo e lesivo della parità di trattamento.

  • Direttiva 2004/38/CE e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Principi di parità di trattamento e non discriminazione; i requisiti nazionali di soggiorno per l'accesso a prestazioni sociali devono essere ragionevoli e compatibili con il diritto UE.

  • art. 131-bis c.p., artt. 42-43 c.p., art. 606 c.p.p.

    Art. 131-bis c.p.: causa di non punibilità per particolare tenuità va valutata caso per caso (gravità del fatto, personalità del reo, modalità); artt. 42-43 c.p. e art. 606 c.p.p. citati in riferimento a vizio di legge e di motivazione e alla valutazione del dolo e delle attenuanti.

  • Sezioni Unite, sent. n. 49686 del 13/07/2023

    Principio interpretativo secondo cui le omissioni o false indicazioni nell'autodichiarazione finalizzata al reddito di cittadinanza costituiscono reato solo se funzionali ad ottenere un beneficio non spettante o spettante in misura superiore.

Massime di principio

  • Il reato previsto dall'art. 7 d.l. 4/2019 richiede che la mendace dichiarazione abbia un'effettiva incidenza sull'ottenimento o sull'ammontare del beneficio; dichiarazioni irrilevanti non sono penalmente sanzionate.
  • Se una norma nazionale di accesso al beneficio viene modificata in senso meno restrittivo (es. da 10 a 5 anni di residenza), le false attestazioni relative al requisito più gravoso sono irrilevanti quando il dichiarante possiede il requisito effettivo richiesto dalla legge vigente.
  • In presenza di profili di incompatibilità con il diritto UE o con principi costituzionali, occorre verificare prima l'effettiva rilevanza penale della dichiarazione mendace.
  • Se al momento della domanda il dichiarante aveva meno del requisito effettivo (ad esempio meno di 5 anni dopo la modifica), la falsa attestazione può ancora integrare il reato; è dunque fondamentale accertare la situazione soggettiva al momento della domanda.
  • Elementi attenuanti o fattori attenuanti come scarsa conoscenza della lingua, uso di moduli precompilati o errori derivanti dall'assistenza di CAF possono influire sulla valutazione del dolo e sull'eventuale applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità.

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