Cassazione Penale, Sentenza n. 37936/2025 del 21/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. a) n. 2, d.l. n. 4/2019 (requisito della residenza in Italia per almeno 10 anni) rispetto ai principi di uguaglianza e al diritto UE; 2) vizio di legge e di motivazione con riferimento al dolo richiesto dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019 e alle circostanze fattuali (scarsa conoscenza della lingua, assistenza CAF, modulo prestampato); 3) vizio di motivazione nel rigetto della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Motivo: la mendace attestazione sulla residenza in Italia per almeno dieci anni era oggettivamente irrilevante ai fini del reddito di cittadinanza, dato che la Corte costituzionale (sent. n. 31/2025) ha dichiarato illegittimo il requisito decennale sostituendolo con quello quinquennale e la ricorrente risultava residente in Italia da oltre cinque anni al momento della domanda; pertanto non si è integrato il reato previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019. Anche il Pubblico Ministero aveva richiesto l'annullamento.
Norme richiamate
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni».
Le dichiarazioni mendaci sono penalmente rilevanti solo se funzionali ad ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore; dichiarazioni irrilevanti rispetto all'accesso o all'importo del beneficio non integrano il reato.
art. 2, comma 1, lett. a) n. 2, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4
Originariamente prevedeva la residenza in Italia per almeno 10 anni come condizione per il reddito di cittadinanza; la disposizione è stata resa incompatibile nella parte in cui richiedeva 10 anni e, secondo la Corte costituzionale (sent. n. 31/2025), il requisito è ora pari ad almeno 5 anni.
Corte costituzionale, sentenza n. 31 del 2025
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione dei 10 anni, affermando che il requisito della residenza resta necessario ma è soddisfatto con almeno 5 anni di residenza.
Corte di giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, 29/07/2024 (cause riunite C-112/22 e C-223/22)
Ha ritenuto che un requisito di residenza decennale, unitamente alla punizione penale per dichiarazioni false su tale requisito, può essere incompatibile con il diritto UE in quanto eccessivo rispetto allo scopo e lesivo della parità di trattamento.
Direttiva 2004/38/CE e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Principi di parità di trattamento e non discriminazione; i requisiti nazionali di soggiorno per l'accesso a prestazioni sociali devono essere ragionevoli e compatibili con il diritto UE.
art. 131-bis c.p., artt. 42-43 c.p., art. 606 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.: causa di non punibilità per particolare tenuità va valutata caso per caso (gravità del fatto, personalità del reo, modalità); artt. 42-43 c.p. e art. 606 c.p.p. citati in riferimento a vizio di legge e di motivazione e alla valutazione del dolo e delle attenuanti.
Sezioni Unite, sent. n. 49686 del 13/07/2023
Principio interpretativo secondo cui le omissioni o false indicazioni nell'autodichiarazione finalizzata al reddito di cittadinanza costituiscono reato solo se funzionali ad ottenere un beneficio non spettante o spettante in misura superiore.
Massime di principio
- Il reato previsto dall'art. 7 d.l. 4/2019 richiede che la mendace dichiarazione abbia un'effettiva incidenza sull'ottenimento o sull'ammontare del beneficio; dichiarazioni irrilevanti non sono penalmente sanzionate.
- Se una norma nazionale di accesso al beneficio viene modificata in senso meno restrittivo (es. da 10 a 5 anni di residenza), le false attestazioni relative al requisito più gravoso sono irrilevanti quando il dichiarante possiede il requisito effettivo richiesto dalla legge vigente.
- In presenza di profili di incompatibilità con il diritto UE o con principi costituzionali, occorre verificare prima l'effettiva rilevanza penale della dichiarazione mendace.
- Se al momento della domanda il dichiarante aveva meno del requisito effettivo (ad esempio meno di 5 anni dopo la modifica), la falsa attestazione può ancora integrare il reato; è dunque fondamentale accertare la situazione soggettiva al momento della domanda.
- Elementi attenuanti o fattori attenuanti come scarsa conoscenza della lingua, uso di moduli precompilati o errori derivanti dall'assistenza di CAF possono influire sulla valutazione del dolo e sull'eventuale applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità.
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