Cassazione Civile, Ordinanza n. 13642/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente di un Comune aveva agito per ottenere il pagamento di 48 ore annue di straordinario, asseritamente svolte dal settembre 2003 all'ottobre 2013. Il giudice di appello aveva confermato il rigetto della domanda rilevando che, pur risultando documentalmente lo svolgimento di un'ora di straordinario settimanale, mancava la prova di una preventiva o successiva autorizzazione dell'amministrazione e che tale autorizzazione non poteva desumersi implicitamente dalla sola organizzazione dei turni, non prodotti in giudizio. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, con due motivi, la nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione e violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 111 Cost. e dell'art. 14 del contratto collettivo decentrato integrativo, sostenendo che il giudice d'appello aveva trascurato la disciplina collettiva che, a seguito della riduzione dell'orario settimanale a 35 ore, prevedeva comunque 36 ore di lavoro con accumulo nella banca delle ore e successiva conversione in riposi compensativi o retribuzione; inoltre ha lamentato la violazione delle norme collettive di comparto e della contrattazione decentrata per il mancato riconoscimento del sistema della banca delle ore e per l'erronea esclusione di un'autorizzazione implicita allo straordinario, desumibile dalla prosecuzione stabile delle turnazioni oltre l'orario ordinario.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, congiuntamente esaminati, i due motivi di ricorso. Ha richiamato il recente orientamento secondo cui, nel pubblico impiego privatizzato, il lavoro straordinario è remunerabile quando non sia frutto di libera determinazione del dipendente ma sia collegato a esigenze di servizio preventivamente vagliate o comunque consentite dall'amministrazione; ha precisato che l'autorizzazione può anche essere implicita e che, una volta accertato lo svolgimento costante di prestazioni eccedenti l'orario ordinario e la loro ricezione da parte del datore pubblico, non può più parlarsi di prestazione resa insciente o prohibente domino. Sulla base di tali principi la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, affinché rivaluti la domanda di pagamento del lavoro straordinario e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è richiamato solo per affermare la tempestività della notificazione del ricorso per cassazione rispetto alla data di pubblicazione della sentenza impugnata.
è invocato dal ricorrente come parametro della dedotta nullità della sentenza per pretesa omissione di pronuncia o motivazione incongrua.
art. 111 Cost.
è richiamato in relazione alla dedotta apparenza o contraddittorietà della motivazione della sentenza d'appello.
indicato come vizio processuale dedotto con il primo motivo di ricorso.
indicato come parametro del secondo motivo per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 22, co. 1, CCNL di comparto del 1.4.1999
richiamato dal ricorrente quale disciplina collettiva del comparto pertinente al trattamento del lavoro eccedente l'orario ordinario.
art. 38 bis del CCNL di comparto del 14.9.2000
richiamato dal ricorrente quale base contrattuale della banca delle ore e della contabilizzazione delle ore eccedenti.
art. 14 della contrattazione collettiva decentrata integrativa
invocato dal ricorrente per sostenere la previsione della banca delle ore e la successiva trasformazione delle ore eccedenti in riposi o retribuzione.
richiamato dalla Corte come possibile base della necessaria remunerazione del lavoro straordinario comunque eseguito, anche se l'autorizzazione sia irregolare o contraria a disposizioni collettive.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato il compenso per il lavoro straordinario presuppone, in linea di principio, il preventivo vaglio o comunque il consenso dell'amministrazione sulle esigenze di servizio che giustificano la prestazione eccedente.
- L'autorizzazione al lavoro straordinario non deve necessariamente risultare da un atto espresso: può essere desunta anche in modo implicito dal comportamento dell'amministrazione che consenta e recepisca stabilmente la prestazione oltre l'orario ordinario.
- Una volta accertato che il dipendente ha svolto con continuità prestazioni eccedenti l'orario ordinario e che tali prestazioni sono state ricevute dall'ente datore di lavoro, non è corretto negare il diritto al compenso qualificando il lavoro come frutto di libera iniziativa del lavoratore.
- Le norme collettive che disciplinano banca delle ore, orari di lavoro e straordinario devono essere lette in modo coerente con il diritto alla remunerazione della prestazione effettivamente resa, senza trasformare la mancanza di una formalizzazione documentale in automatica negazione del compenso ove il consenso datoriale sia comunque desumibile.
- Il giudice di merito deve valutare il complessivo assetto organizzativo e la condotta datoriale per stabilire se vi sia stata autorizzazione, anche implicita, al lavoro eccedente e non può arrestarsi a un formalismo probatorio eccessivo quando la prestazione straordinaria risulti comunque accertata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 21 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13556/2025 del 21/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 21 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13571/2025 del 21/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 21 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13572/2025 del 21/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 21 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13575/2025 del 21/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 21 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13623/2025 del 21/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 21 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13625/2025 del 21/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →