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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49596/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il detenuto ha richiesto l'auto-autorizzazione a frequentare un corso di guida per conseguire la patente di tipo C; con decreto del 01/02/2022, privo di sottoscrizione, la richiesta è stata rigettata. Il ricorso in Cassazione, proposto dal difensore Avv. Carmelo Tripodi, ha dedotto l'abnormità e l'inesistenza materiale e giuridica del provvedimento per la mancata sottoscrizione, con l'impossibilità di individuare l'autorità emittente e la mancata iscrizione dell'istanza presso l'Ufficio di sorveglianza di Roma.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha dichiarato che la mancanza di sottoscrizione determina l'inesistenza materiale e giuridica del provvedimento, vizio rilevabile d'ufficio e non soggetto a preclusioni. Richiamata la giurisprudenza che autorizza la rimessione in termini mediante emissione di un nuovo atto da parte del giudice, la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha disposto la restituzione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Roma per la rinnovazione dell'atto nullo.

Norme richiamate

  • art. 284 cod. proc. pen.

    Il provvedimento impugnato è stato emesso mentre il condannato si trovava in regime di arresti domiciliari ex art. 284; l'articolo è richiamato per inquadrare la misura detentiva, senza ulteriore interpretazione sostanziale nel provvedimento.

  • Giurisprudenza - Sez. 2, n. 29427 del 15/06/2011 (Ferrari)

    Sez. 2, n. 29427 del 15/06/2011, Ferrari, Rv. 251027

    Richiamata come principio consolidato che l'assenza di sottoscrizione comporta inesistenza del provvedimento e che il vizio è sanabile mediante emissione di un nuovo provvedimento da parte del giudice.

  • Giurisprudenza - Sez. 6, n. 39435 del 14/07/2017 (Ammendola e altri)

    Sez. 6, n. 39435 del 14/07/2017, Ammendola e altri, Rv. 271710

    Conferma il principio che la mancanza di sottoscrizione è vizio che determina inesistenza materiale e giuridica dell'atto, rilevabile d'ufficio e suscettibile di emendazione mediante nuovo provvedimento.

Massime di principio

  • Un provvedimento giudiziario privo di sottoscrizione è da considerarsi materialmente e giuridicamente inesistente.
  • Il vizio di mancata sottoscrizione è rilevabile d'ufficio e non è soggetto a preclusioni procedurali; può essere fatto valere dalle parti in qualsiasi grado di giudizio.
  • Il giudice può sanare l'inesistenza dell'atto emettendo un nuovo provvedimento regolarmente sottoscritto; la Corte può altresì annullare l'atto e restituire gli atti per la rinnovazione.
  • La notifica di un atto non firmato non fa presumere la regolare formazione dell'atto né individua automaticamente l'autorità emittente: il destinatario deve contestare la regolarità e chiedere la registrazione/integrazione formale.
  • In situazioni analoghe (es. diniego a permessi o autorizzazioni per detenuti), se il provvedimento è privo di firma è opportuno impugnare per nullità/inesistenza e chiedere la rinnovazione formale dell'atto.
  • Gli uffici giudiziari devono assicurare la regolare sottoscrizione e l'iscrizione a ruolo degli atti per evitare l'annullamento per vizi formali che incidono sulla validità sostanziale dei provvedimenti.

Testo integrale

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