Cassazione Penale, Ordinanza n. 09687/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha applicato le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata resta quindi ferma, non essendo stato accolto alcun motivo di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari dell'11 luglio 2023. La doglianza riguardava la tenuta della motivazione di merito, in particolare sotto il profilo della destinazione ad uso personale della sostanza stupefacente detenuta, sostenendo in sostanza che la prova non consentisse di escludere l'uso personale e quindi di confermare la responsabilità per il reato contestato. La Corte ha rilevato che la censura riproponeva questioni già esaminate e respinte nei giudizi di merito, con motivazione logicamente e giuridicamente corretta e coerente con le emergenze processuali; perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La contestazione della motivazione sul punto della destinazione a uso personale della sostanza detenuta non è ammissibile quando la decisione di merito abbia già dato risposta puntuale, coerente e immune da manifeste illogicità alle deduzioni difensive.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze processuali di cui all'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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