Cassazione Penale, Sentenza n. 35821/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Conflitto di competenza positivo ex art. 28 cod. proc. pen.: il Tribunale di Modena si era dichiarato competente a conoscere dei fatti relativi al delitto di omesso versamento dell'IVA (art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) contestati a Pecorari Patrizio, legale rappresentante de La Logistica s.r.l., per l'omesso versamento dell'acconto IVA relativo all'anno 2017 per €329.291,00, con fatto ascritto al 27/12/2018 in Carpi. Nel contempo pendeva presso il Tribunale di Verona un diverso procedimento relativo al medesimo fatto; Modena ha quindi sollevato il conflitto sostenendo che, per il delitto in questione, la competenza territoriale si determina con riferimento al luogo dell'accertamento fiscale (Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Modena) e non al domicilio fiscale del contribuente.
La decisione
La Corte ha dichiarato la fondatezza del conflitto e ha affermato la competenza del Tribunale di Modena. Ha motivato che, ai fini della competenza territoriale per il delitto di omesso versamento dell'IVA, il criterio prevalente è il luogo di consumazione ex art. 8 cod. proc. pen.; tuttavia, quando il luogo di consumazione non è individuabile con certezza (poiché l'obbligazione tributaria può essere adempiuta davanti a diversi concessionari su tutto il territorio nazionale), va applicato il criterio sussidiario del luogo dell'accertamento del reato previsto dall'art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, norma speciale prevalente rispetto alle regole generali (art. 9 cod. proc. pen.). Poiché l'accertamento fiscale era stato effettuato dall'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate con sede nel circondario di Modena, la competenza è stata attribuita al Tribunale di Modena, con ordine di trasmissione del fascicolo.
Norme richiamate
Norma che disciplina la sollevazione del conflitto di competenza positivo quando due giudici abbiano assunto cognizione dello stesso fatto; nel caso concreto è la base giuridica per la procedura di conflitto sollevata dal Tribunale di Modena.
Attribuisce alla Corte (Cassazione) la funzione di decidere sul conflitto di competenza; richiamata per giustificare che solo una decisione di questa Corte può risolvere la stasi procedimentale.
art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma nella quale è inquadrato il delitto di omesso versamento dell'IVA; utilizzata per identificare il reato contestato all'imputato.
Stabilisce il criterio generale per individuare il luogo di consumazione del reato, che normalmente determina la competenza territoriale; la Corte ribadisce la prevalenza del luogo di consumazione quando è individuabile.
art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma speciale che prevede, quale criterio sussidiario, il luogo dell'accertamento fiscale per individuare la competenza territoriale nei reati tributari; applicata dal giudice come criterio prevalente quando il luogo di consumazione non è determinabile con certezza.
Regola generale sulla competenza territoriale che, nel caso di reati tributari come l'omesso versamento dell'IVA, è stata ritenuta secondaria rispetto alla norma speciale dell'art. 18 d.lgs. 74/2000.
Cass. Sez. 3, n. 17060 del 10/01/2019 (Lupo), Rv. 275942
Giurisprudenza richiamata a supporto del principio che, nei reati di omesso versamento dell'IVA, quando il luogo di consumazione non è individuabile va applicato il criterio del luogo dell'accertamento fiscale previsto dall'art. 18 d.lgs. 74/2000.
Massime di principio
- Nei reati tributari (es. omesso versamento IVA) la competenza territoriale si ricerca prima nel luogo di consumazione del reato (art. 8 cod. proc. pen.).
- Se il luogo di consumazione non può essere determinato con certezza (perché l'adempimento dell'obbligazione tributaria poteva avvenire in luoghi diversi), si applica il criterio sussidiario del luogo dell'accertamento fiscale (art. 18, comma 1, d.lgs. 74/2000).
- La norma speciale (art. 18 d.lgs. 74/2000) prevale sulle regole generali di competenza territoriale (art. 9 cod. proc. pen.) quando c'è contrasto.
- Il domicilio fiscale del contribuente non è criterio decisivo per la competenza territoriale nei reati di omesso versamento dell'IVA.
- Il conflitto positivo di competenza si verifica quando due giudici hanno assunto cognizione del medesimo fatto; provoca la stasi del procedimento e va risolto dalla Corte ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen.
- In fase di valutazione della competenza territoriale per reati tributari è fondamentale verificare quale Ufficio dell'Agenzia delle Entrate ha effettuato l'accertamento, perché ciò può determinare la competenza del foro territoriale corrispondente.
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