Sentenza n. 5495/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che aveva accolto il ricorso per l’ottemperanza del giudicato civile, ma aveva liquidato in misura ritenuta inadeguata le spese del giudizio di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante non ha contestato il riconoscimento del beneficio economico della Carta elettronica per il docente, già disposto in sede di ottemperanza in esecuzione del giudicato civile per l’importo complessivo di euro 2.000,00. L’appello ha riguardato esclusivamente il capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, ritenuta inadeguata. Il Ministero si è costituito resistendo all’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello parzialmente fondato, richiamando il consolidato indirizzo della Sezione sulla liquidazione delle spese nelle controversie analoghe. Ha quindi parzialmente riformato la sentenza del TAR, liquidando le spese del giudizio di ottemperanza di primo grado in euro 800,00, oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Quanto al grado d’appello, applicando il principio di soccombenza e considerando che l’impugnazione riguardava soltanto il capo sulle spese, ha liquidato ulteriori euro 300,00, oltre agli accessori di legge, sempre con distrazione in favore dei difensori antistatari. Ha inoltre posto a carico del Ministero il rimborso del contributo unificato versato o anticipato per i giudizi di primo e secondo grado.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per il docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto al docente dal giudicato civile, la cui esecuzione era stata domandata nel giudizio di ottemperanza.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
la sentenza deve contenere «la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi»
Consente alla sentenza di motivare mediante rinvio a precedenti conformi, purché sia assicurata una concisa esposizione delle ragioni della decisione.
la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme
Consente, nelle sentenze semplificate, una motivazione sintetica fondata sul punto risolutivo o su un precedente conforme.
Massime di principio
- Quando l’appello riguarda esclusivamente il capo della sentenza relativo alle spese di lite, il giudice d’appello deve limitare la propria cognizione alla liquidazione delle spese, senza rimettere in discussione la decisione sulla domanda principale.
- Nella determinazione delle spese del grado d’appello, il valore della controversia può essere parametrato al solo importo delle spese di lite oggetto di impugnazione, se l’appello non investe il merito della controversia principale.
- In applicazione del principio di soccombenza, l’amministrazione soccombente deve rimborsare le spese del giudizio d’appello alla parte privata vittoriosa, oltre al contributo unificato eventualmente versato.
- Il giudice amministrativo può motivare mediante richiamo a un consolidato orientamento giurisprudenziale conforme, ai sensi degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a., quando tale richiamo consenta di individuare le ragioni della decisione.
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