Cassazione Civile, Ordinanza n. 13097/2025 del 16/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società istante ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione, sostenendo che in quella decisione era stata omessa la pronuncia sulla distrazione, in favore del difensore antistatario, delle spese di lite del giudizio di merito e di legittimità. La Corte, dopo avere inizialmente rilevato la necessità di instaurare il contraddittorio anche nel procedimento di correzione, ha verificato che nel ricorso originario era effettivamente stata formulata dall'avvocato la richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. delle spese legali dell'intero giudizio. Il tema centrale è quindi l'ammissibilità del rimedio della correzione di errore materiale per rimediare all'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, anche rispetto a un provvedimento della Cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza e ha disposto la correzione dell'ordinanza n. 7243 del 18 marzo 2024, integrando sia la motivazione sia il dispositivo con l'inciso relativo alla distrazione delle spese in favore dell'avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c. Ha inoltre rilevato che, per la natura del procedimento, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di correzione. La correzione è stata ordinata ai sensi degli artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., richiamando la funzione acceleratoria e di economia processuale del rimedio.
Norme richiamate
"La correzione [degli errori materiali] può essere chiesta, e può essere rilevata d’ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo"
La correzione degli errori materiali è ammissibile in ogni tempo e può essere disposta anche d'ufficio dalla Corte di cassazione; il procedimento di correzione è utilizzabile anche rispetto alle pronunce della Cassazione.
"da distrarsi in favore dell’avv. Raffaele Locantore, ex art. 93 cod. proc. civ."
La richiesta di distrazione delle spese del difensore antistatario, se omessa nella pronuncia, può essere oggetto di correzione materiale; l'istituto è collegato alla dimostrazione dell'avvenuto soddisfacimento del credito del difensore.
Costituisce, insieme all'art. 288 c.p.c., il rimedio processuale per correggere omissioni o errori materiali della decisione, anziché ricorrere ai mezzi ordinari di impugnazione.
Regola il procedimento di correzione degli errori materiali, applicabile anche in caso di omessa pronuncia sulla distrazione delle spese.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio, secondo la disciplina del procedimento camerale accelerato.
art. 288, comma 2, ultimo inciso, c.p.c.
È richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla correzione.
art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.
È richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti al provvedimento di correzione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore antistatario integra un errore emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali, e non richiede la proposizione di un autonomo mezzo di impugnazione.
- La richiesta di distrazione delle spese non costituisce una domanda autonoma, ma una questione accessoria alla liquidazione delle spese di lite; perciò, se il giudice non vi provvede, il rimedio è la correzione della decisione.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione e soddisfa esigenze di economia processuale e ragionevole durata del processo, consentendo al difensore di ottenere più rapidamente un titolo esecutivo.
- In presenza di una richiesta di distrazione effettivamente formulata nel giudizio definito, la decisione va emendata sia nel corpo motivazionale sia nel dispositivo, ove l'omissione abbia inciso su entrambi.
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