Cassazione Civile, Ordinanza n. 31616/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica utilizzata nello stabilimento della società contribuente nel periodo gennaio 2010-dicembre 2011. La contribuente aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento del ricorso; la Commissione tributaria regionale respingeva poi l'appello dell'Agenzia, ritenendo che l'addizionale fosse un tributo distinto e autonomo rispetto alle accise, privo di specifiche finalità idonee a renderlo compatibile con la direttiva 2008/118/CE, con conseguente non debenza e diritto al rimborso. L'Agenzia ricorreva per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del d.l. n. 511/1988, conv. in l. n. 20/1989, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente reputato l'addizionale incompatibile con la normativa unionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, in tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali devono perseguire una o più finalità specifiche ai sensi dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE; in difetto, e ove la disciplina interna persegua una mera esigenza di bilancio degli enti locali, essa va disapplicata per contrasto con il diritto unionale, con conseguente non debenza delle addizionali. Poiché la CTR si era conformata a tale principio, la sentenza impugnata è stata confermata. Il ricorso è stato rigettato e le spese sono state integralmente compensate per la novità dell'orientamento rispetto alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. 29 novembre 1988, n. 511
conv. con modif. nella l. 27 gennaio 1989, n. 20
La disciplina interna dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica è incompatibile con il diritto unionale quando è giustificata da una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente sua disapplicazione.
art. 1, par. 2, direttiva 2008/118/CE
Le imposizioni indirette ulteriori rispetto alle accise armonizzate sono ammesse solo se perseguono una o più finalità specifiche; in mancanza, ostacolano indebitamente gli scambi e non possono essere mantenute.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato quale vizio di legittimità per violazione e falsa applicazione di legge.
Richiamato per il deposito di memoria nel giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Le addizionali nazionali o locali gravanti su accise armonizzate sono legittime solo se perseguono finalità specifiche ulteriori rispetto al mero gettito fiscale.
- In presenza di contrasto tra disciplina interna e direttiva unionale sulle accise, il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna incompatibile.
- Quando la decisione di merito si conforma a un orientamento di legittimità già consolidato, il ricorso per cassazione che ne censuri la violazione è infondato se non introduce argomenti idonei a mutare tale approdo.
- La mera finalità di bilancio degli enti locali non integra una finalità specifica idonea a salvare la compatibilità unionale di un prelievo aggiuntivo sulle accise energetiche.
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