Cassazione Civile, Ordinanza n. 32878/2023 del 27/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara la cessazione della materia del contendere, compensa le spese del giudizio di cassazione e dà atto dell'insussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, poiché la definizione è avvenuta per accordo transattivo e non per rigetto o inammissibilità/improcedibilità del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
L'INPS ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4802/2019, relativa a una controversia indicata come concernente pubblico impiego e remunerazione di perizie di stima. Nel corso del giudizio di legittimità entrambe le parti hanno però depositato istanza congiunta di cessazione della materia del contendere, allegando un accordo di conciliazione che disciplina anche le spese di lite e prevede la compensazione delle spese del giudizio di cassazione. La Corte prende atto che l'accordo ha regolato la lite e il rapporto sottostante, sostituendo la disciplina previgente e le statuizioni di merito impugnate.
Norme richiamate
Cass. S.U. n. 8980/2018
L'accordo intervenuto tra le parti, sostituendo la disciplina previgente e le statuizioni di merito, determina il venir meno dell'interesse alla decisione e consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si chiude con cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale tra le parti; il meccanismo opera invece in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando le parti raggiungono un accordo che regola integralmente la lite e il rapporto sostanziale, facendo venir meno il bisogno di tutela giurisdizionale.
- L'accordo conciliativo intervenuto in corso di cassazione sostituisce la disciplina precedente e priva di efficacia pratica la sentenza impugnata, rendendo superflua la decisione nel merito.
- Il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 non è dovuto se il processo si estingue per cessazione della materia del contendere derivante da accordo tra le parti.
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