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Sentenza

Sentenza del 24/04/2018 n. 1802 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

È onere dell'Agenzia delle Entrate appellante, fornire la prova contraria alle giustificazioni dei versamenti e dei prelevamenti dedotte dal contribuente in primo grado e ritenute fondate dal giudice.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’appello dell’Agenzia delle Entrate è stato respinto, poiché l’Ufficio non ha assolto l’onere di dimostrare specificamente l’ingiustificatezza delle singole operazioni bancarie e di fornire una prova contraria alle spiegazioni del contribuente. Sono state quindi confermate le valutazioni del giudice di primo grado, che aveva ritenuto superata la presunzione prevista per le movimentazioni bancarie.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione di primo grado contestando il riconoscimento delle giustificazioni fornite dal contribuente riguardo a versamenti e prelevamenti bancari. Tuttavia, l’appellante non ha indicato in modo specifico quali movimentazioni dovessero ritenersi non giustificate né ha fornito la prova contraria necessaria a superare le giustificazioni già ritenute idonee dal giudice di primo grado. Nel giudizio d’appello, che è a critica vincolata, l’appellante deve individuare puntualmente gli errori della decisione impugnata e dimostrare la fondatezza dei motivi di gravame.

Norme richiamate

  • Art. 32, comma 1, n. 1, del DPR n. 600/1973

    Presunzione relativa alle movimentazioni bancarie, in particolare versamenti e prelevamenti, quali elementi utilizzabili ai fini dell’accertamento dei redditi

    La presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie può essere superata dal contribuente mediante giustificazioni specifiche e idonee. Se tali giustificazioni sono ritenute fondate dal giudice di primo grado, spetta all’Agenzia delle Entrate, che propone appello, dimostrare puntualmente la loro insufficienza o falsità.

  • Cass. n. 3712/1983

    Richiamata a sostegno dei principi sull’onere probatorio relativo alle movimentazioni bancarie e alla necessità di una valutazione concreta delle singole operazioni.

  • Cass. n. 17200/2013

    L’appello costituisce un’istanza di revisione della decisione impugnata e deve contenere una puntuale indicazione delle ragioni per cui la decisione e la relativa ratio decidendi sarebbero censurabili.

  • Cass. SS. UU. n. 3033/2013

    Nel giudizio d’appello, caratterizzato da critica vincolata, l’appellante assume la posizione sostanziale di attore e deve dimostrare la fondatezza dei motivi di impugnazione.

Massime di principio

  • Quando il contribuente fornisce giustificazioni specifiche per versamenti e prelevamenti bancari e il giudice di primo grado le ritiene idonee, l’Agenzia delle Entrate non può limitarsi a contestarle genericamente: deve individuare le singole operazioni non giustificate e provare concretamente l’inidoneità delle spiegazioni.
  • Nel processo tributario d’appello l’Amministrazione appellante deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata, indicando quali errori siano stati commessi e fornendo le prove a sostegno delle proprie censure.
  • La presunzione prevista dall’art. 32 del DPR n. 600/1973 non esonera l’Ufficio dall’onere di motivare e provare le contestazioni, soprattutto quando il contribuente abbia già superato la presunzione con documentazione o spiegazioni ritenute attendibili.
  • Una contestazione generica delle movimentazioni bancarie o delle giustificazioni del contribuente è normalmente insufficiente per ottenere la riforma di una decisione favorevole al contribuente.

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