Sentenza del 30/09/2016 n. 5018 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Redditometro - Applicazione retroattiva - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione retroattiva del redditometro introdotto dal decreto-legge n. 78/2010. Si chiedeva se potessero essere applicati retroattivamente i principi elaborati dalla giurisprudenza per gli studi di settore modificati nel tempo. La sentenza esclude tale possibilità, rilevando che il nuovo redditometro non si limita a valorizzare il possesso di beni o la disponibilità di servizi, ma considera la spesa effettivamente sostenuta dal contribuente per acquisire determinati beni e servizi. La diversa struttura dello strumento e il tenore letterale della normativa impediscono quindi di applicarlo a periodi anteriori alla sua entrata in vigore.
La decisione
È stata esclusa l'applicazione retroattiva del redditometro disciplinato dal d.l. 78/2010. I principi giurisprudenziali relativi alla retroattività delle modifiche agli studi di settore non sono estensibili a questo strumento accertativo, poiché il redditometro introduce criteri di ricostruzione del reddito sostanzialmente nuovi e fondati sulla spesa sostenuta. Il ricorso risulta pertanto accolto, sebbene i nomi delle parti e il dispositivo integrale non siano indicati nel testo fornito.
Norme richiamate
Redditometro introdotto dal d.l. 78/2010
Le disposizioni del decreto-legge n. 78/2010, per il loro contenuto letterale e per la struttura del nuovo strumento accertativo, non consentono l'applicazione retroattiva del redditometro.
Massime di principio
- Una disciplina accertativa non può essere applicata retroattivamente quando introduce criteri di determinazione del reddito diversi e sostanzialmente nuovi rispetto a quelli precedenti.
- Nel redditometro introdotto dal d.l. 78/2010 rileva la spesa effettivamente sostenuta dal contribuente, non il semplice possesso di beni o la disponibilità di servizi.
- I principi sulla retroattività elaborati per gli studi di settore non possono essere automaticamente applicati ad altri strumenti di accertamento aventi struttura e presupposti differenti.
- Per valutare la legittimità temporale di un accertamento occorre verificare sia il testo della norma sia il concreto funzionamento dello strumento utilizzato dall'amministrazione finanziaria.
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