Cassazione Penale, Ordinanza n. 05087/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità dei motivi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Dal testo non emergono i dettagli del reato originariamente contestato né una riforma della decisione di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 1 febbraio 2024, deducendo: violazione di legge; carenza di motivazione ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; illogicità della motivazione in punto trattamento sanzionatorio; erronea qualificazione del fatto. La Corte rileva però che i motivi sono formulati in modo meramente assertivo ed evocativo, senza una concreta e specifica critica alle argomentazioni della decisione impugnata e senza la puntuale indicazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica.
Norme richiamate
La doglianza fondata sull'art. 129 c.p.p. è stata ritenuta inammissibilmente generica, perché non accompagnata da una concreta censura alla motivazione della sentenza impugnata.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si limitano a evocare vizi di legittimità in modo astratto, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La genericità del motivo ricorre quando non sono indicate con precisione le ragioni in fatto o in diritto su cui dovrebbe appuntarsi il controllo di legittimità.
- La mera deduzione di violazione di legge, vizio di motivazione o erronea qualificazione del fatto non è sufficiente se non è supportata da una critica puntuale e autosufficiente della decisione impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita a favore della Cassa delle ammende.
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