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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23941/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione penitenziaria)

La controversia

La vicenda riguarda un detenuto sottoposto al regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen. che aveva chiesto di essere autorizzato ad acquistare al sopravvitto farina e lievito. La Direzione dell'istituto aveva negato l'acquisto per ragioni di sicurezza; il magistrato di sorveglianza aveva respinto l'istanza; il Tribunale di sorveglianza, in accoglimento del reclamo, aveva ritenuto illegittimo il divieto per difetto di giustificazione funzionale e per disparità di trattamento rispetto ai detenuti comuni. Le amministrazioni ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza deducendo: 1) difetto di giurisdizione della sorveglianza, perché non sarebbe stata prospettata una lesione attuale e grave di un diritto soggettivo ma solo una lamentela sulla regolamentazione interna; 2) erronea applicazione del principio di non discriminazione, invocabile solo tra situazioni omogenee, non tra detenuti di circuiti diversi; 3) violazione dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e c), ord. pen., poiché il divieto di introdurre farina e lievito sarebbe coerente con esigenze di sicurezza, trattandosi di sostanze potenzialmente infiammabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi, richiamando precedenti conformi in materia di acquisto di beni alimentari da parte di detenuti in regime 41-bis. Ha affermato che il rimedio di sorveglianza tutela solo posizioni giuridiche qualificabili come diritti e vulnerate da condotte dell'amministrazione che producano un attuale e grave pregiudizio; che, nel caso concreto, il divieto di acquisto di farina e lievito rientra in una valutazione organizzativa della direzione, non appare irragionevole né sproporzionato, è giustificato da ragioni di ordine e sicurezza e non incide sul diritto fondamentale all'alimentazione, potendo il detenuto fruire del vitto ministeriale; e che non sussiste disparità di trattamento, poiché nell'istituto il divieto vale anche per i detenuti comuni e comunque il raffronto va compiuto, quanto meno, all'interno del medesimo istituto o contesto regolamentare. L'ordinanza impugnata è stata quindi annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 35-bis ord. pen.

    Prevede il rimedio giurisdizionale davanti alla magistratura di sorveglianza a tutela di posizioni giuridiche soggettive qualificate come diritti, vulnerate da violazioni dell'amministrazione penitenziaria che determinino un attuale e grave pregiudizio.

  • art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen.

    Indica il perimetro della tutela giurisdizionale del detenuto contro atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi di diritti soggettivi attuali e gravi.

  • art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e c), ord. pen.

    Consente e giustifica misure organizzative e restrizioni funzionali alla sicurezza e all'ordine interno nel regime differenziato; nel caso concreto è stato ritenuto legittimo il divieto di acquisto di farina e lievito per ragioni di sicurezza.

Massime di principio

  • Il rimedio di sorveglianza ex artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen. presuppone la deduzione di una posizione soggettiva qualificabile come diritto e la prova di un pregiudizio attuale e grave derivante da una violazione dell'amministrazione penitenziaria.
  • Le misure organizzative dell'amministrazione penitenziaria che incidono sulla vita detentiva sono legittime quando perseguono finalità di ordine e sicurezza interna e rispettano i canoni di ragionevolezza e proporzionalità; in tal caso la posizione del detenuto può degradare a mero interesse legittimo.
  • Nel regime differenziato ex art. 41-bis, la valutazione sulla legittimità di restrizioni all'acquisto di beni deve considerare la non essenzialità del bene e la possibilità per il detenuto di fruire del vitto istituzionale, se questo garantisce una dieta completa ed equilibrata.
  • La disparità di trattamento non può essere dedotta in astratto comparando realtà carcerarie diverse; il raffronto va svolto, in modo coerente, nell'ambito del medesimo istituto o del medesimo contesto regolamentare, poiché differenze territoriali o organizzative possono giustificare discipline non uniformi.
  • Un divieto di acquisto di beni alimentari non integra di per sé una compressione illegittima del diritto all'alimentazione quando sia sorretto da obiettive esigenze di sicurezza e non produca un supplemento ingiustificato di afflittività.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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