Cassazione Penale, Sentenza n. 23941/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
La vicenda riguarda un detenuto sottoposto al regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen. che aveva chiesto di essere autorizzato ad acquistare al sopravvitto farina e lievito. La Direzione dell'istituto aveva negato l'acquisto per ragioni di sicurezza; il magistrato di sorveglianza aveva respinto l'istanza; il Tribunale di sorveglianza, in accoglimento del reclamo, aveva ritenuto illegittimo il divieto per difetto di giustificazione funzionale e per disparità di trattamento rispetto ai detenuti comuni. Le amministrazioni ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza deducendo: 1) difetto di giurisdizione della sorveglianza, perché non sarebbe stata prospettata una lesione attuale e grave di un diritto soggettivo ma solo una lamentela sulla regolamentazione interna; 2) erronea applicazione del principio di non discriminazione, invocabile solo tra situazioni omogenee, non tra detenuti di circuiti diversi; 3) violazione dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e c), ord. pen., poiché il divieto di introdurre farina e lievito sarebbe coerente con esigenze di sicurezza, trattandosi di sostanze potenzialmente infiammabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi, richiamando precedenti conformi in materia di acquisto di beni alimentari da parte di detenuti in regime 41-bis. Ha affermato che il rimedio di sorveglianza tutela solo posizioni giuridiche qualificabili come diritti e vulnerate da condotte dell'amministrazione che producano un attuale e grave pregiudizio; che, nel caso concreto, il divieto di acquisto di farina e lievito rientra in una valutazione organizzativa della direzione, non appare irragionevole né sproporzionato, è giustificato da ragioni di ordine e sicurezza e non incide sul diritto fondamentale all'alimentazione, potendo il detenuto fruire del vitto ministeriale; e che non sussiste disparità di trattamento, poiché nell'istituto il divieto vale anche per i detenuti comuni e comunque il raffronto va compiuto, quanto meno, all'interno del medesimo istituto o contesto regolamentare. L'ordinanza impugnata è stata quindi annullata senza rinvio.
Norme richiamate
Prevede il rimedio giurisdizionale davanti alla magistratura di sorveglianza a tutela di posizioni giuridiche soggettive qualificate come diritti, vulnerate da violazioni dell'amministrazione penitenziaria che determinino un attuale e grave pregiudizio.
art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen.
Indica il perimetro della tutela giurisdizionale del detenuto contro atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi di diritti soggettivi attuali e gravi.
art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e c), ord. pen.
Consente e giustifica misure organizzative e restrizioni funzionali alla sicurezza e all'ordine interno nel regime differenziato; nel caso concreto è stato ritenuto legittimo il divieto di acquisto di farina e lievito per ragioni di sicurezza.
Massime di principio
- Il rimedio di sorveglianza ex artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen. presuppone la deduzione di una posizione soggettiva qualificabile come diritto e la prova di un pregiudizio attuale e grave derivante da una violazione dell'amministrazione penitenziaria.
- Le misure organizzative dell'amministrazione penitenziaria che incidono sulla vita detentiva sono legittime quando perseguono finalità di ordine e sicurezza interna e rispettano i canoni di ragionevolezza e proporzionalità; in tal caso la posizione del detenuto può degradare a mero interesse legittimo.
- Nel regime differenziato ex art. 41-bis, la valutazione sulla legittimità di restrizioni all'acquisto di beni deve considerare la non essenzialità del bene e la possibilità per il detenuto di fruire del vitto istituzionale, se questo garantisce una dieta completa ed equilibrata.
- La disparità di trattamento non può essere dedotta in astratto comparando realtà carcerarie diverse; il raffronto va svolto, in modo coerente, nell'ambito del medesimo istituto o del medesimo contesto regolamentare, poiché differenze territoriali o organizzative possono giustificare discipline non uniformi.
- Un divieto di acquisto di beni alimentari non integra di per sé una compressione illegittima del diritto all'alimentazione quando sia sorretto da obiettive esigenze di sicurezza e non produca un supplemento ingiustificato di afflittività.
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