Cassazione Penale, Sentenza n. 44340/2023 del 03/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame del 14/04/2023 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata con ordinanza ex art. 299 c.p.p.; il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per eccessività della misura e carenza di attualità del pericolo di reiterazione, invocando quali elementi: decorso di quattro anni dalla misura, limitato coinvolgimento nell'attività associativa (assenza di rapporti con intermediari e venditori al dettaglio), stato di incensuratezza, ammissione di responsabilità per i "reati satelliti" e la presunta impossibilità di fondare il "giudicato cautelare" a causa di fatti sopravvenuti non considerati
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato i principi di diritto secondo cui, dopo una sentenza di condanna (anche non definitiva) con pena detentiva non sospesa, la valutazione delle esigenze cautelari deve rimanere nel solco della ricostruzione di merito; la conferma della condanna in appello rafforza le esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame aveva motivato correttamente che solo fatti nuovi possono revocare il giudicato cautelare e che l'unico elemento "nuovo" era la conferma della grave condanna (rilevante in senso negativo per l'imputato). Inoltre la Corte ha ritenuto che il mero decorso del tempo non prova l'inesistenza del pericolo di reiterazione. Il ricorrente è inoltre condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende; la cancelleria è incaricata degli adempimenti ex art. 94, comma I-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
richiamata come titolo dell'ordinanza originaria di applicazione della custodia cautelare
norma richiamata come base procedurale per l'adozione dell'ordinanza cautelare; qui rilevante come riferimento al procedimento di riesame dell'ordinanza di custodia
art. 275 cod. proc. pen. (commi 1-bis, 2-ter e richiamo al comma 3)
principi applicati in tema di misure cautelari dopo sentenza di condanna con pena non sospesa
stabilisce che, dopo una sentenza di condanna non sospesa, la valutazione cautelare deve mantenersi entro la ricostruzione di merito (non possono essere rivalutate diversamente le circostanze del fatto) e che la condanna in grado di appello rafforza le esigenze cautelari; la presunzione di attualità del pericolo per taluni reati non viene scalfita dal solo decorso del tempo
art. 73 e art. 74 TU Stup.
reati contestati all'imputato (partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico e conseguenze penali)
reati per i quali è stata inflitta la condanna; la gravità e la natura organizzata del reato sono state considerate rilevanti ai fini della permanenza della custodia cautelare
art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc. pen.
disposto nei provvedimenti di rinvio alla cancelleria per gli adempimenti
norma procedurale richiamata per gli adempimenti amministrativi conseguenti alla pronuncia (notifiche, registrazioni, esecuzione delle sanzioni pecuniarie)
Massime di principio
- Dopo una sentenza di condanna con pena detentiva non sospesa (anche se non definitiva), il giudice del riesame o dell'appello cautelare deve attenersi alla ricostruzione di merito: non può riformulare in termini diversi i fatti già accertati in grado di merito
- La conferma della condanna in grado d'appello costituisce elemento che rafforza le esigenze cautelari e, quindi, rende più difficile ottenere la revoca o la sostituzione della custodia in carcere
- Il mero decorso del tempo dalla applicazione della misura cautelare non è di per sé sufficiente a dimostrare la venuta meno del pericolo di reiterazione; è necessario provare fatti nuovi idonei a contrastare la presunzione di attualità del pericolo
- Per ottenere la revoca/modifica della misura dopo la formazione del giudicato cautelare occorre documentare fatti sopravvenuti e rilevanti che non siano stati già valutati nei precedenti provvedimenti
- Motivi reiterativi di doglianza già esaminati e non integrati da elementi nuovi espongono il ricorrente al rigetto e, se infondati, alla condanna alle spese e a sanzioni per la proposizione del ricorso
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