Cassazione Civile, Ordinanza n. 27222/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguardava la determinazione delle indennità di esproprio e di occupazione legittima relative a un terreno sito nel Comune di Noia, già oggetto di decreto di esproprio del 29 aprile 2002. La Corte di appello di Napoli aveva liquidato in favore delle aventi causa dell'originaria proprietaria l'indennità di esproprio e l'indennità di occupazione, condannando la società concessionaria al versamento delle somme presso la Ragioneria territoriale dello Stato. La società ricorrente per cassazione aveva articolato cinque motivi, deducendo: che il diritto alle indennità fosse già coperto da giudicati; che vi fosse erronea individuazione della legittimazione attiva e passiva delle parti; e la violazione/falsa applicazione delle norme applicabili alla determinazione dell'indennità di espropriazione, richiamando l'art. 13 della L. 2892/1885 e la L. 865/1971. Le aventi causa si erano costituite con controricorso e avevano proposto ricorso incidentale, lamentando la violazione delle medesime norme per la mancata dichiarazione della responsabilità solidale della Regione Campania e per la mancata condanna in solido al pagamento delle indennità. La Regione Campania aveva resistito sostenendo la propria carenza di legittimazione passiva, assumendo che l'opera fosse di interesse statale e non regionale.
La decisione
Dopo la proposizione del ricorso, la società ricorrente ha rinunciato al ricorso principale a seguito di transazione intervenuta con le controricorrenti, con contestuale pagamento delle somme convenute e rinuncia di queste ultime a ogni ulteriore pretesa connessa alla sentenza impugnata e al giudizio di cassazione. Le controparti non si sono opposte alla declaratoria di estinzione. La Corte ha quindi dichiarato estinto il processo quanto al ricorso principale e ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento al ricorso incidentale, disponendo l'integrale compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 13 L. 2892/1885
citato come norma rilevante per la determinazione dell'indennità di espropriazione, ma la Corte non si pronuncia nel merito per effetto della rinuncia al ricorso e della transazione
richiamata quale disciplina applicabile ratione materiae et temporis alla determinazione dell'indennità di espropriazione; nessuna interpretazione di merito viene resa
utilizzato per la proposta di estinzione del processo e la successiva trattazione in camera di consiglio
richiamato come base per la declaratoria di estinzione del processo a seguito di rinuncia al ricorso
richiamato unitamente all'art. 390 c.p.c. per l'estinzione del giudizio principale
art. 2173/2018 Corte di appello di Napoli
sentenza impugnata, non norma ma provvedimento oggetto del giudizio
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione a seguito di transazione tra le parti, il processo relativo al ricorso principale va dichiarato estinto ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., se le controparti non vi si oppongono.
- La rinuncia al ricorso principale può determinare, rispetto al ricorso incidentale, la cessazione della materia del contendere quando l'accordo transattivo definisce anche le pretese oggetto di impugnazione incidentale.
- In presenza di transazione che estingue integralmente il conflitto sostanziale, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
- La decisione di estinzione per rinuncia impedisce ogni esame nel merito dei motivi di ricorso, compresi quelli relativi alla legittimazione delle parti e alla corretta quantificazione dell'indennità espropriativa.
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