Cassazione Penale, Ordinanza n. 25260/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che lo aveva condannato. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che in appello era stata dedotta solo la questione della determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale. In cassazione, invece, il ricorrente ha censurato il bilanciamento tra le attenuanti riconosciute e l'aggravante della recidiva, nonché il giudizio di recidiva in sé. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché nuovo, in quanto non proposto con l'atto di appello, e il secondo motivo generico, poiché la recidiva era stata motivata valorizzando i numerosi precedenti penali, anche specifici, l'epoca degli stessi, la gravità dei fatti e una maggiore propensione a delinquere; la censura mirava quindi a un diverso apprezzamento di merito non consentito in sede di legittimità.
Norme richiamate
dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, da determinarsi equitativamente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere dedotte questioni nuove, cioè non proposte nei motivi di appello, quando si tratti di profili che avrebbero dovuto essere tempestivamente devoluti al giudice di merito.
- La censura sulla motivazione relativa alla recidiva è inammissibile se si risolve in una mera richiesta di rivalutazione del merito, ove il giudice di merito abbia già esposto una motivazione non manifestamente illogica fondata su precedenti penali, loro specificità, epoca e gravità dei fatti.
- Il giudizio di recidiva può essere sorretto dal richiamo ai precedenti penali e alla concreta maggiore propensione a delinquere dell'imputato, e non è sindacabile in cassazione se la doglianza mira solo a sostituire una diversa lettura del materiale valutativo.
- L'inammissibilità del ricorso determina automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25208/2025 del 09/07/2025
- ordinanza_penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25217/2025 del 09/07/2025
- ordinanza_penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25220/2025 del 09/07/2025
- ordinanza_penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25224/2025 del 09/07/2025
- ordinanza_penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25227/2025 del 09/07/2025
- ordinanza_penale · 9 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25228/2025 del 09/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →