Cassazione Penale, Ordinanza n. 20426/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la mancanza di specificità del primo motivo e la manifesta infondatezza degli altri. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di ricettazione, sostenendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, in particolare per la ritenuta insussistenza dell'elemento soggettivo, assumendo di non avere consapevolezza della provenienza delittuosa del bene; 2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 3) sproporzione o comunque non correttezza del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo si risolveva nella mera riproposizione di doglianze già dedotte in appello e già disattese, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata; il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato; il terzo è stato reputato congruamente motivato alla luce delle modalità del fatto e dei criteri legali di commisurazione della pena.
Norme richiamate
Per la ricettazione è necessario l'elemento soggettivo della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene, desumibile dagli elementi valorizzati dal giudice di merito.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso è inammissibile quando i motivi sono non specifici o meramente apparenti, perché si limitano a reiterare censure già esaminate senza un concreto confronto con la decisione impugnata.
La motivazione sulla pena è sindacabile in cassazione solo se illegittima o illogica; non occorre che il giudice esamini singolarmente tutti gli elementi, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti decisivi.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata; la semplice riproposizione delle censure già svolte in appello, senza misurarsi con le ragioni della decisione, integra un vizio di inammissibilità per difetto di specificità.
- Nel giudizio sulla ricettazione, l'elemento soggettivo può essere desunto dagli indici fattuali valorizzati dal giudice di merito; la censura in cassazione non può limitarsi a contestare in modo astratto la consapevolezza della provenienza illecita se la motivazione di merito indica dati coerenti e logicamente significativi.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini della valutazione complessiva; non è richiesta una confutazione analitica di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti.
- La motivazione sulla determinazione della pena è sufficiente quando richiami le modalità del fatto e gli elementi di cui agli artt. 132 e 133 c.p. ritenuti essenziali nel concreto giudizio discrezionale; non è consentito un sindacato di legittimità che si risolva in una diversa valutazione di merito.
Come è indicizzato
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