Cassazione Penale, Ordinanza n. 16260/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo sollevato fosse generico e non idoneo a scalfire la ricostruzione di merito della Corte d'appello. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente proponeva impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che l'aveva condannata per il reato di evasione. L'unico motivo dedotto riguardava la sussistenza della responsabilità penale per il reato contestato, ma veniva formulato in termini generici e non confrontandosi con le valutazioni di merito svolte dalla corte territoriale, ritenute dalla Cassazione adeguatamente motivate e sorrette da un puntuale apparato argomentativo.
Norme richiamate
È la norma incriminatrice del reato per cui vi era stata condanna in appello, richiamata solo per identificare il fatto contestato.
È la base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si risolve in censure generiche e non si confronta in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata.
- In sede di legittimità non è sufficiente reiterare contestazioni sulla responsabilità senza misurarsi con gli apprezzamenti di merito sorretti da motivazione logica e puntuale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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