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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12615/2026 del 03/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per violazione dell'art. 191 c.p.p. e dell'art. 111 Cost. per inutilizzabilità della prova costituita dal riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa. Si censura l'acquisizione del verbale di individuazione fotografica senza consenso formale (si contesta il riconoscimento di un "consenso tacito" per mancata opposizione), si deduce la compromissione del riconoscimento in dibattimento per la presenza di un album con la firma della testimone e si eccepisce l'inattendibilità per il consistente lasso di tempo (oltre quattro mesi), lo stato emotivo della vittima, le incertezze dichiarative e la mancanza di fotografie di confronto con somiglianze.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure: ha confermato che il consenso all'acquisizione documentale può essere espresso tacitamente per assenza di opposizione se il comportamento processuale è incompatibile con una volontà contraria; ha ritenuto rilevante la conferma in dibattimento della vittima, attribuendo valore probatorio alla dichiarazione confermativa del riconoscimento fotografico anche se la ricognizione preliminare non rispettò tutte le formalità della ricognizione personale; ha giudicato generiche e infondate le contestazioni circa la visibilità della firma sull'album (non contestata come falsità) e le obiezioni sull'attendibilità, valutando che la descrizione e la reiterazione del riconoscimento da parte della persona offesa erano sufficienti a fondare la decisione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624-bis, comma 2, cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di furto con strappo; la sentenza di merito ha applicato questa fattispecie per la sottrazione della borsa alla persona offesa.

  • art. 99, quarto comma, cod. pen.

    Norma sulla recidiva: la Corte di merito ha riconosciuto la recidiva del condannato ai fini della determinazione della pena.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla formazione del fascicolo dibattimentale e all'acquisizione di atti; la Corte ha ritenuto che l'assenza di opposizione possa valere come consenso tacito all'acquisizione, se il comportamento complessivo delle parti è incompatibile con una volontà contraria.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a tutela del giusto processo; la Corte ha ritenuto che non sussista violazione dei principi costituzionali in presenza della conferma in dibattimento della vittima e del libero apprezzamento della prova.

  • art. 213 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la ricognizione personale; la Corte ha distinto la ricognizione formale da quella fotografica svolta in fase di indagini, affermando che il valore probatorio dell'individuazione fotografica dipende dalla dichiarazione confermativa del teste e non esclusivamente dalle formalità previste per la ricognizione personale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di ammenda per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; applicata per condannare il ricorrente al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'individuazione fotografica effettuata nelle indagini preliminari, se confermata dal teste in dibattimento, assume valore probatorio come dichiarazione confermativa e può essere liberamente valutata dal giudice anche se la ricognizione non ha rispettato tutte le formalità tipiche della ricognizione personale.
  • L'assenza di opposizione all'acquisizione di atti nel fascicolo può essere interpretata come consenso tacito, quando il comportamento processuale complessivo della parte sia incompatibile con una volontà contraria; la parte che intende opporsi deve manifestare chiaramente tale opposizione o successivamente sollevare questioni di nullità/falsità.
  • Errori formali nell'acquisizione del verbale fotografico sono irrilevanti se la decisione si fonda sulla dichiarazione orale del testimone che ha confermato il riconoscimento in udienza; per invalidare la prova serve dimostrare specificamente la falsità o un vizio sostanziale della procedura.
  • Contestazioni generiche sulla distanza temporale del riconoscimento, lo stato emotivo della vittima o la scelta di foto di confronto richiedono elementi probatori concreti per inficiare l'attendibilità: mere asserzioni non sono generalmente sufficienti a escludere il valore probatorio del riconoscimento reiterato in aula.
  • Per impugnare efficacemente un riconoscimento vizioso, è utile documentare e contestare in modo specifico e tempestivo le modalità pratiche dell'individuazione (es. visibilità di firme, composizione dell'album, attestazioni in verbale) e, se possibile, produrre elementi oggettivi che dimostrino la non corrispondenza o la falsità delle modalità dichiarate.

Testo integrale

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