Cassazione Penale, Sentenza n. 50728/2023 del 19/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Policella impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per i reati di tentato omicidio (capo A) e detenzione di arma clandestina (capo B). I fatti: il 04/03/2023 venivano esplosi nove colpi contro la porta finestra dell'abitazione dove la vittima, Massimo Scalabrino, era agli arresti domiciliari; Policella veniva fermato subito dopo alla guida di un veicolo rubato e trovato con una pistola Beretta 9x21. Nel suo telefono erano presenti video raffiguranti un'arma. Il GIP di Velletri aveva rigettato l'applicazione della misura ritenendo non utilizzabili le dichiarazioni spontanee non sottoscritte, e prospettando una volontà meramente minatoria alla luce della direzione dei colpi e dell'assenza accertata della persona offesa dalla stanza colpita. Il Tribunale del riesame aveva invece ritenuto sussistenti gravi indizi di dolo diretto (dolo alternativo) e disponibilità dell'arma, applicando la misura. Policella ha proposto ricorso per cassazione denunciando insufficiente e illogica motivazione rispetto ai gravi indizi in ordine a entrambi i capi: a) la prova dell'animus necandi e della presenza della vittima in sala non sarebbe fondata, e il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato la direzione dei colpi e l'altezza degli stessi; b) la mera presenza di video nel cellulare non prova la disponibilità materiale dell'arma né l'attribuibilità dei video a Policella.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato carenze motivazionali nell'ordinanza impugnata: il Tribunale del riesame non ha dimostrato in modo coerente e specifico che gli elementi raccolti, allo stato, costituiscano gravi indizi di colpevolezza per il tentato omicidio con dolo alternativo, avendo fatto assunzioni congetturali sulla presenza della vittima nel salotto e senza confrontarsi adeguatamente con le ragioni del GIP (direzione dei colpi dal basso verso l'alto, altezza dei fori). Analogamente, ha ritenuto non sufficientemente provata la disponibilità dell'arma rispetto al capo B), non essendovi prova che i video fossero stati girati da Policella o che l'arma fosse sotto il suo effettivo controllo. Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata e la causa è stata rispedita al Tribunale del riesame di Roma per nuovo giudizio, rimandando i giudici a una motivazione più completa e coerente.
Norme richiamate
La norma impone che la misura cautelare sia fondata su "gravi indizi di colpevolezza" intesi come elementi che, nello stato degli atti, rendano ragionevolmente prevedibile l'esito di condanna; il giudice cautelare deve motivare specificamente il significato incriminante degli elementi raccolti in chiave prognostica
art. 350 comma 7 cod. proc. pen.
Riguarda le dichiarazioni rese al momento dell'arresto e la loro utilizzabilità: nel caso in esame il GIP aveva ritenuto inutilizzabili le spontanee dichiarazioni non sottoscritte e rese in assenza di difensore, elemento considerato nella valutazione probatoria
art. 292 comma 2 lett. c cod. proc. pen.
Indica gli elementi che il giudice deve considerare nel procedimento cautelare; la Cassazione ricorda che la valutazione degli indizi nel subprocedimento deve essere argomentata con completezza e coerenza logica, con riferimento alla previsione dell'esito processuale
Massime di principio
- Per disporre una misura cautelare il giudice deve motivare in modo puntuale e coerente come gli elementi raccolti costituiscano gravi indizi tali da rendere probabile la condanna: non bastano affermazioni generiche o congetture
- Le dichiarazioni spontanee rese al momento dell'arresto non sottoscritte e rese senza difensore possono essere inutilizzabili e non possono costituire elemento decisivo senza altri riscontri
- Per il reato di tentato omicidio è essenziale ricostruire con rigore sia l'elemento oggettivo (direzione, traiettoria, numero dei colpi, effettiva possibilità di raggiungere la vittima) sia l'elemento soggettivo; la distinzione tra dolo eventuale e dolo alternativo è cruciale: il tentativo richiede dolo diretto (anche nella forma di dolo alternativo), non il mero dolo eventuale
- La presenza di filmati o immagini di un'arma nel cellulare di un indagato non prova da sola la disponibilità materiale dell'arma: occorrono elementi che colleghino il dispositivo all'effettivo possesso o che escludano che i file siano stati ricevuti da terzi
- Il giudice d'appello (riesame) che discute una decisione del GIP deve confrontarsi esplicitamente con le argomentazioni del GIP e spiegare perché le ha ritenute inefficaci o superate, evitando valutazioni basate su approssimazioni
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