Cassazione Penale, Ordinanza n. 07972/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi non specificamente confrontati con la motivazione della sentenza di appello e quindi non idonei a superare il vaglio di ammissibilità. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che aveva confermato la condanna per plurimi reati contro la persona, il patrimonio e la libertà individuale. I motivi di ricorso censuravano esclusivamente il diniego delle attenuanti generiche e il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 614, comma quarto, c.p. La Corte ha rilevato che tali doglianze erano generiche, sostanzialmente riproduttive di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, e non contenevano una specifica critica alle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Norme richiamate
È richiamato come aggravante la cui sussistenza era stata riconosciuta nei giudizi di merito e contestata in cassazione; la Corte non ne riconsidera il merito, limitandosi a rilevare la genericità della censura.
artt. 337, 56, 582 e 612, comma terzo, c.p.
Indicano i reati contestati nel capo B, confermati in appello e richiamati in sede di ricorso solo per delimitare il perimetro della condanna impugnata.
artt. 635, comma primo, e 625 n. 7 c.p.
Indicano i reati contestati nel capo C, già oggetto di conferma in appello.
artt. 56, 582, 612, comma terzo, e 339 c.p.
Indicano i reati contestati nel capo D, già oggetto di conferma in appello.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile quando i motivi si risolvono in censure generiche o meramente riproduttive di argomenti già esaminati e disattesi dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione del diniego delle attenuanti generiche e della sussistenza di una circostanza aggravante richiede una critica puntuale della motivazione di merito; in difetto, la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.
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