Cassazione Penale, Ordinanza n. 08493/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sostanza, il mancato approfondimento dell'offensività della condotta di allontanamento dalla propria abitazione, sostenendo che l'uscita dall'abitazione con il cane al guinzaglio non integrasse una violazione penalmente rilevante. La Corte rileva però che il motivo è formulato in modo generico e privo di specifiche ragioni in diritto e di adeguati dati di fatto. Dalla sentenza di appello emergeva, invece, che l'imputato si era allontanato in orario notturno dalla casa materna in cui risiedeva, in violazione degli obblighi della sorveglianza speciale, per recarsi dall'abitazione della compagna e lì ingaggiare una discussione così accesa da richiedere l'intervento delle forze dell'ordine.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende, qui determinata in euro 3.000.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, censure meramente generiche e non sorrette da puntuali ragioni di diritto e da specifici dati di fatto sono inammissibili.
- Quando la motivazione della sentenza impugnata descrive compiutamente la condotta contestata e la sua contrarietà agli obblighi imposti dalla misura di prevenzione, la doglianza che si limiti a contestarne l'offensività senza confrontarsi con tali elementi non supera il vaglio di ammissibilità.
- L'allontanamento, in orario notturno, dal luogo di residenza in violazione degli obblighi della sorveglianza speciale può integrare la base fattuale della responsabilità penale se accompagnato da ulteriori elementi fattuali coerenti con la violazione contestata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo esonero, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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