Cassazione Penale, Sentenza n. 7886/2024 del 22/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sulla legittimità dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva accolto il reclamo della detenuta Nadia Lioce contro il provvedimento della direzione carceraria che limitava la cottura dei cibi per i detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41‑bis alle fasce orarie 11:00-13:00 e 16:30-18:30. Il Ministero denunciava inosservanza o erronea applicazione degli artt. 35‑bis e 69, comma 6, lett. b) dell'ordinamento penitenziario, sostenendo che la fissazione di fasce orarie per i detenuti 41‑bis è una regola organizzativa legittima dell'Amministrazione penitenziaria (art. 36, lett. b), DPR n.230/2000) fondata su esigenze di ordine, sicurezza, salubrità dell'aria, sovrapposizione di attività trattamentali e diversa organizzazione dei circuiti carcerari (celle singole nel 41‑bis vs celle plurime nei circuiti di media sicurezza). Il Tribunale aveva ritenuto discriminatoria la diversa regolamentazione, richiamando la giurisprudenza costituzionale che riconosce il diritto a cuocere i cibi ai detenuti 41‑bis, e aveva annullato o annullato con rinvio precedenti provvedimenti amministrativi e giudiziari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministro, ritenendolo fondato. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila e il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, con conseguente definitiva reiezione del reclamo giurisdizionale proposto da Lioce. La Corte ha affermato che la determinazione di fasce orarie per la cottura dei cibi rientra nella potestà di organizzazione razionale dell'Amministrazione penitenziaria (art. 36, lett. b), DPR n.230/2000) e non è, in sé, irragionevole né automaticamente discriminatoria rispetto ai detenuti comuni, purché sia sorretta da ragioni specifiche e non assuma natura afflittiva. Ha censurato la motivazione del Tribunale come apparente e carente, perché non ha spiegato adeguatamente perché la scelta amministrativa fosse irragionevole o ingiustificatamente discriminatoria rispetto alle diverse esigenze organizzative dei due circuiti carcerari.
Norme richiamate
Rilevato che la Corte costituzionale (sent. n.186/2018) ha riconosciuto ai detenuti 41‑bis il diritto a cuocere cibi, ma ciò non esclude la possibilità per l'Amministrazione di regolamentarne le modalità; il diritto può essere disciplinato in fasce orarie adeguate e non irrisorie.
Norma richiamata nel motivo di ricorso; la Corte ha valutato la corretta applicazione delle regole procedurali e dei principi in materia di reclamo ex articolo 35‑bis ma ha ritenuto fondata la scelta amministrativa di fissare fasce orarie per ragioni organizzative e di sicurezza.
art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen.
Richiamato come norma da cui derivano poteri organizzativi e disposizioni procedurali e quindi oggetto di contestazione sulla corretta applicazione da parte del Tribunale; la Corte ha ritenuto che la regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto fosse legittima.
art. 36, lett. b), d.P.R. n. 230/2000
«il regolamento interno disciplina gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata»
La Corte ha riaffermato che la fissazione di orari e fasce per attività quotidiane (tra cui la cottura dei cibi) rientra nella potestà organizzativa dell'Amministrazione penitenziaria, purché l'esercizio sia razionale, motivato e proporzionato.
Corte costituzionale, sent. n. 186/2018
Ha dichiarato illegittimo il divieto generale di cuocere cibi per i detenuti 41‑bis, riconoscendo il corrispondente diritto; la sentenza tuttavia non impedisce che l'esercizio di tale diritto sia regolato nei modi e nelle fasce orarie dall'Amministrazione.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (diverse sentenze della Cassazione)
La Cassazione ha consolidato il principio che la previsione di fasce orarie è ammissibile se basata su ragioni organizzative, di salubrità e sicurezza; è censurabile solo la mancanza di giustificazioni concrete che trasformino la regolamentazione in misura ingiustificatamente afflittiva o discriminatoria.
Massime di principio
- Il diritto dei detenuti 41‑bis a cuocere cibi è riconosciuto, ma può essere disciplinato dall'Amministrazione penitenziaria tramite fasce orarie di durata adeguata: la regolamentazione delle modalità rientra nei poteri organizzativi (art.36 DPR 230/2000).
- Le limitazioni regolamentari sono legittime se hanno una giustificazione specifica e proporzionata (es. salubrità dell'aria, sicurezza, organizzazione degli spazi, sovrapposizione di attività trattamentali).
- Non è automaticamente discriminatorio il trattamento differenziato tra detenuti comuni e sottoposti a 41‑bis: va valutata la diversa organizzazione dei circuiti (celle singole vs plurime) e le concrete esigenze operative.
- Il giudice annullando una scelta amministrativa deve motivare concretamente perché quella scelta sia irragionevole o priva di rilevanti ragioni organizzative; motivazioni generiche o il travisamento degli elementi probatori possono portare a riforma da parte della Corte di Cassazione.
- Per resistere a un provvedimento che fissa fasce orarie, l'Amministrazione deve documentare le ragioni operative e di sicurezza; per impugnare con successo, il detenuto deve dimostrare che la regolamentazione è manifestamente sproporzionata, irragionevole o assume natura afflittiva rispetto al regime comune.
- Quando le ragioni organizzative e di sicurezza sono adeguatamente esposte, la Corte può annullare i provvedimenti giurisdizionali contrari senza rinvio, decidendo in via definitiva.
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