Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8399/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna (15/05/2024) per truffa militare pluriaggravata con dedotta violazione delle regole di rinnovazione dell'istruttoria disposte con la sentenza rescindente (art. 603 c.3 e 3-bis c.p.p.), violazione del principio del contraddittorio e dell'art. 468 c.p.p. per l'assunzione di testi non escussi in primo grado, motivazione contraddittoria circa il malfunzionamento dei sistemi di rilevazione presenze (CMD/Crono/Perseo) e mancanza di prova del dolo a causa di possibili errori tecnici della carta CMD dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Ha ritenuto corretta la rinnovazione istruttoria eseguita dalla Corte di rinvio (riadduzione dei testi decisivi e integrazione con ulteriori testi ritenuti necessari), ha valutato congrua la motivazione circa l'esclusione dell'errore in buona fede e la sussistenza del dolo, e ha ritenuto che le censure difensive fossero generiche e non confacenti all'argomentazione motivazionale resa. Conseguentemente il provvedimento di condanna in appello (pena di 4 mesi e 25 giorni di reclusione militare con attenuanti riconosciute) resta efficace. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 603 c.p.p.

    Disciplina della rinnovazione dell'istruttoria in caso di appello della pubblica accusa avverso una sentenza assolutoria: obbligo di riassumere le prove dichiarative decisive ma con facoltà del giudice di secondo grado di estendere l'istruttoria quando ciò sia assolutamente necessario per il decidere

  • art. 178 c.p.p.

    Principio del contraddittorio: le prove devono essere assunte nel rispetto del contraddittorio tra le parti; la Corte ha ritenuto che il contraddittorio sia stato rispettato nella rinnovazione istruttoria e nell'escussione dei testimoni

  • art. 468 c.p.p.

    Divieto di mutamento del compendio probatorio in violazione del contraddittorio: la Corte ha ritenuto che l'integrazione probatoria fosse giustificata e necessaria e non abbia violato l'art. 468

  • art. 616 c.p.p.

    Previsione della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente giudicato inammissibile per dolo o colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata la sanzione di euro 3.000

Massime di principio

  • Dopo una pronuncia rescindente che dispone la rinnovazione dell'istruttoria, il giudice di rinvio è tenuto a riassumere le prove dichiarative decisive ma mantiene il potere di estendere l'istruttoria ad ulteriori mezzi di prova se ciò risulta "assolutamente necessario" per la decisione; tale estensione, se adeguatamente motivata, non costituisce violazione del contraddittorio.
  • La Cassazione non annulla per mera diversa valutazione della prova o per doglianze generiche sulla motivazione: è necessaria una critica specifica e confrontata con il tessuto argomentativo della sentenza impugnata.
  • L'inserimento in sede di rinnovazione di testi non escussi in primo grado può essere legittimo quando la Corte motivi l'obiettiva necessità di completare l'istruttoria; la legittimità va valutata alla luce del rispetto del contraddittorio e della rilevanza delle testimonianze.
  • Per contestare la valutazione del dolo basata su una ricostruzione tecnica (es. funzionamento di sistemi di rilevazione), la difesa deve fornire elementi probatori concreti e non generiche affermazioni sulla possibilità di malfunzionamento; la mera possibilità tecnica non basta a escludere il dolo se la prova contraria è credibilmente ricostruita.
  • La presenza di anomalie nei sistemi di rilevazione presenze non esonera automaticamente dalla responsabilità: va considerata l'esistenza di procedure di controllo alternative (registri cartacei, verifiche di segreteria) e la frequenza d'uso regolare degli strumenti da parte dell'imputato.
  • Ricorsi alla Corte di Cassazione basati su censure indeterminate o riproposizioni sommarie delle argomentazioni già valutate sono destinati all'inammissibilità per genericità o manifesta infondatezza, con possibile condanna per spese e sanzione ex art. 616 c.p.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.