Cassazione Penale, Sentenza n. 8399/2025 del 28/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna (15/05/2024) per truffa militare pluriaggravata con dedotta violazione delle regole di rinnovazione dell'istruttoria disposte con la sentenza rescindente (art. 603 c.3 e 3-bis c.p.p.), violazione del principio del contraddittorio e dell'art. 468 c.p.p. per l'assunzione di testi non escussi in primo grado, motivazione contraddittoria circa il malfunzionamento dei sistemi di rilevazione presenze (CMD/Crono/Perseo) e mancanza di prova del dolo a causa di possibili errori tecnici della carta CMD dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Ha ritenuto corretta la rinnovazione istruttoria eseguita dalla Corte di rinvio (riadduzione dei testi decisivi e integrazione con ulteriori testi ritenuti necessari), ha valutato congrua la motivazione circa l'esclusione dell'errore in buona fede e la sussistenza del dolo, e ha ritenuto che le censure difensive fossero generiche e non confacenti all'argomentazione motivazionale resa. Conseguentemente il provvedimento di condanna in appello (pena di 4 mesi e 25 giorni di reclusione militare con attenuanti riconosciute) resta efficace. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina della rinnovazione dell'istruttoria in caso di appello della pubblica accusa avverso una sentenza assolutoria: obbligo di riassumere le prove dichiarative decisive ma con facoltà del giudice di secondo grado di estendere l'istruttoria quando ciò sia assolutamente necessario per il decidere
Principio del contraddittorio: le prove devono essere assunte nel rispetto del contraddittorio tra le parti; la Corte ha ritenuto che il contraddittorio sia stato rispettato nella rinnovazione istruttoria e nell'escussione dei testimoni
Divieto di mutamento del compendio probatorio in violazione del contraddittorio: la Corte ha ritenuto che l'integrazione probatoria fosse giustificata e necessaria e non abbia violato l'art. 468
Previsione della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente giudicato inammissibile per dolo o colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata la sanzione di euro 3.000
Massime di principio
- Dopo una pronuncia rescindente che dispone la rinnovazione dell'istruttoria, il giudice di rinvio è tenuto a riassumere le prove dichiarative decisive ma mantiene il potere di estendere l'istruttoria ad ulteriori mezzi di prova se ciò risulta "assolutamente necessario" per la decisione; tale estensione, se adeguatamente motivata, non costituisce violazione del contraddittorio.
- La Cassazione non annulla per mera diversa valutazione della prova o per doglianze generiche sulla motivazione: è necessaria una critica specifica e confrontata con il tessuto argomentativo della sentenza impugnata.
- L'inserimento in sede di rinnovazione di testi non escussi in primo grado può essere legittimo quando la Corte motivi l'obiettiva necessità di completare l'istruttoria; la legittimità va valutata alla luce del rispetto del contraddittorio e della rilevanza delle testimonianze.
- Per contestare la valutazione del dolo basata su una ricostruzione tecnica (es. funzionamento di sistemi di rilevazione), la difesa deve fornire elementi probatori concreti e non generiche affermazioni sulla possibilità di malfunzionamento; la mera possibilità tecnica non basta a escludere il dolo se la prova contraria è credibilmente ricostruita.
- La presenza di anomalie nei sistemi di rilevazione presenze non esonera automaticamente dalla responsabilità: va considerata l'esistenza di procedure di controllo alternative (registri cartacei, verifiche di segreteria) e la frequenza d'uso regolare degli strumenti da parte dell'imputato.
- Ricorsi alla Corte di Cassazione basati su censure indeterminate o riproposizioni sommarie delle argomentazioni già valutate sono destinati all'inammissibilità per genericità o manifesta infondatezza, con possibile condanna per spese e sanzione ex art. 616 c.p.p.
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