Sentenza n. 522/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l’annullamento - della deliberazione del Consiglio comunale di Rende n. 52 del 30.07.2025, con la quale è stato approvato il “Regolamento Comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti”; - della comunicazione prot. n. 57571 del 23.10.2025; - della deliberazione della Giunta comunale n. 130 del 16.07.2025 recante “Modifica e aggiornamento del regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti - Atto di indirizzo”; - della comunicazione prot. n. 46029 del 28.08.2025 relativa alla richiesta di conformazione al nuovo regolamento; - del nuovo testo del “Regolamento Comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti” approvato con delibera n. 52/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti, nonché gli atti comunali di indirizzo e applicazione del regolamento al procedimento autorizzatorio in corso
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il nuovo regolamento comunale, la deliberazione di approvazione, l'atto di indirizzo della Giunta e le comunicazioni con cui il Comune ha applicato le nuove prescrizioni alla sua istanza per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti con annesso locale commerciale e autolavaggio. Il regolamento prevedeva, tra l'altro, distanze minime di 150 metri da scuole, ospedali e altri ricettori sensibili e di 100 metri dagli edifici residenziali, nonché l'applicazione ai procedimenti ancora in istruttoria. La ricorrente ha dedotto la violazione del legittimo affidamento e del principio di irretroattività, l'eccesso di potere, la violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost., dell'art. 3 l. 241/1990, dell'art. 83-bis d.l. 112/2008, della direttiva 2006/123/CE, del d.lgs. 59/2010 e del principio di proporzionalità, nonché l'incompetenza comunale. Ha sostenuto che le nuove distanze costituissero vincoli commerciali anticoncorrenziali, privi di adeguata giustificazione, discriminatori verso i nuovi operatori e introdotti con finalità ad personam per ostacolare il proprio progetto. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del precedente parere comunale, deducendo inoltre che tale parere aveva evidenziato criticità progettuali e che il nuovo regolamento costituiva legittimo esercizio della potestà regolamentare, applicabile secondo il principio tempus regit actum.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità, ritenendo che la successiva istanza, corredata da un progetto modificato in conformità alle osservazioni comunali, avesse aperto una nuova istruttoria e superato il precedente parere. Nel merito, ha respinto la censura relativa al legittimo affidamento e all'applicazione della nuova disciplina. Ha affermato che, in via generale, vale il principio tempus regit actum, sicché l'amministrazione deve decidere l'istanza in base alla normativa vigente al momento dell'adozione del provvedimento finale; il principio tempus regit actionem opera eccezionalmente nelle procedure selettive fondate su un bando, ma non nei procedimenti autorizzatori ordinari. Fino all'adozione del provvedimento finale il privato dispone di una mera aspettativa e non di una situazione sostanziale consolidata, anche se abbia effettuato investimenti o confidato in un quadro normativo più favorevole. Ha inoltre escluso che le distanze contestate violassero l'art. 83-bis d.l. 112/2008 e la normativa eurounitaria sulla liberalizzazione: tali disposizioni vietano vincoli aventi finalità commerciali, mentre il regolamento comunale persegue finalità di sicurezza pubblica, tutela della salute e dell'ambiente, ponendo fasce di rispetto rispetto a edifici sensibili e residenziali. Il regolamento, inoltre, esclude espressamente che l'installazione sia subordinata a distanze minime con finalità commerciali tra impianti o tra impianti ed esercizi. È stata respinta anche la censura di incompetenza, poiché l'art. 2 d.lgs. 32/1998 attribuisce ai Comuni il compito di individuare criteri, requisiti e caratteristiche delle aree nelle quali possono essere installati impianti di distribuzione carburanti, in raccordo con la disciplina urbanistica. Il ricorso è stato pertanto rigettato; spese compensate.
Norme richiamate
art. 83-bis, commi 16 e 17, d.l. 112/2008, conv. in l. 133/2008
al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali
Il divieto riguarda i vincoli aventi finalità commerciali; non impedisce al Comune di introdurre distanze e fasce di rispetto giustificate da esigenze di sicurezza pubblica, salute e tutela ambientale.
Attribuisce ai Comuni il compito di definire criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati impianti di distribuzione carburanti, in raccordo con la disciplina urbanistica.
direttiva 2006/123/CE
Le esigenze di liberalizzazione e concorrenza non impediscono prescrizioni locali non commerciali, proporzionate e funzionali alla sicurezza, alla salute e alla tutela dell'ambiente.
Richiamato quale normativa di recepimento dei principi eurounitari di liberalizzazione dei servizi; non osta alle prescrizioni comunali aventi finalità diverse dalla regolazione commerciale.
Richiamato dalla ricorrente tra i parametri di legittimità; la sentenza non svolge un'autonoma analisi del relativo obbligo di motivazione.
artt. 3, 41 e 97 Cost.
Richiamati dalla ricorrente in relazione a ragionevolezza, libertà di iniziativa economica e buon andamento; le censure sono state ritenute infondate.
Massime di principio
- Nei procedimenti autorizzatori ordinari, il provvedimento amministrativo deve essere adottato applicando la normativa vigente al momento della decisione, secondo il principio tempus regit actum, anche quando la disciplina sia mutata dopo la presentazione dell'istanza.
- Prima dell'adozione del provvedimento finale, il privato istante vanta normalmente una mera aspettativa e non una situazione sostanziale consolidata tutelabile come legittimo affidamento; investimenti effettuati e precedenti valutazioni favorevoli non impediscono, di per sé, l'applicazione dello ius superveniens.
- Il principio tempus regit actionem, che mantiene ferme le regole fissate dal bando, opera eccezionalmente nelle procedure selettive fondate su un atto generale iniziale e non si estende ai procedimenti autorizzatori ordinari.
- Il divieto di subordinare l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti a vincoli con finalità commerciali non impedisce agli enti locali di stabilire distanze e fasce di rispetto giustificate da specifiche esigenze di sicurezza pubblica, tutela della salute o dell'ambiente.
- Nell'ambito della disciplina della distribuzione carburanti, i Comuni sono competenti a definire criteri, requisiti e caratteristiche delle aree idonee all'installazione degli impianti, in raccordo con la disciplina urbanistica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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