Cassazione Penale, Sentenza n. 9022/2023 del 02/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari che aveva accolto il reclamo del detenuto Gallico contro il diniego dell'Amministrazione penitenziaria al recupero di colloqui telefonici non eseguiti nel novembre 2020 con la sorella, anch'essa detenuta in regime 41-bis. Il Ministero ha dedotto violazione della normativa sull'art. 41-bis (comma 2-quater lett. b), contestando che il Tribunale non abbia valutato il parere della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) previsto dalla circolare DAP del 2/10/2017, ha richiamato orientamenti di legittimità (tra cui la sentenza n. 29007/2021) che ostano alla concessione automatica del colloquio tra detenuti entrambi sottoposti al 41-bis, e ha sostenuto che la registrazione delle conversazioni non sia idonea, di per sé, a neutralizzare i rischi di comunicazioni codificate.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso (lo ha ritenuto fondato), annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Sassari per nuovo giudizio. La Corte ha affermato che, pur sussistendo in linea di principio il diritto al colloquio/alla telefonata anche quando il familiare è detenuto in 41-bis, la concessione del beneficio richiede il contemperamento con le esigenze di sicurezza del regime differenziato e un esame completo degli elementi di fatto, ivi compreso il contenuto informativo del parere non vincolante della DDA previsto dalla circolare D.A.P. del 2/10/2017.
Norme richiamate
art. 41-bis Ord. pen. (comma 2-quater lett. b))
Riconosce il diritto, in linea di principio, al mantenimento dei rapporti familiari e, per il detenuto in 41-bis, alla telefonata mensile sostitutiva; tuttavia la sua concreta concessione deve essere bilanciata con le esigenze di sicurezza connesse al regime differenziato e richiede valutazione di tutti gli elementi rilevanti.
Circolare DAP 2 ottobre 2017, n. 3676/6126 (art. 16.1)
"che eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41-bis e non saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione"
Prevede l'acquisizione del parere non vincolante della DDA per le richieste di colloqui telefonici fra detenuti in 41-bis; la Corte ritiene che il magistrato di sorveglianza debba valutare anche il contenuto informativo di tale parere nel bilanciamento tra diritto e sicurezza.
Sentenza Corte di Cassazione n. 7453/2015
Ha affermato che il diritto al colloquio è garantito anche se il congiunto è sottoposto a 41-bis, senza automatica necessità del parere della DDA; principio richiamato ma da contemperare con esigenze di sicurezza.
Sentenza Corte di Cassazione n. 29007/2021
Esprime un orientamento che ritiene incompatibile il diritto al colloquio fra detenuti entrambi sottoposti al 41-bis; la Corte nel caso in esame non ha ritenuto tale orientamento vincolante e ha sottolineato la necessità del bilanciamento e della valutazione puntuale degli elementi di rischio.
Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014 (Trigila)
Ha ammesso in via di principio i colloqui visivi controllabili a distanza (es. videoconferenza) tra detenuti in 41-bis legati da rapporti familiari, come forma di equilibrio tra relazioni familiari e esigenze di sicurezza.
Sez. 1, n. 31634 del 24/06/2022
Pronuncia recente che ribadisce la necessità di valutare compiutamente le esigenze di sicurezza e riconosce il valore istruttorio della circolare DAP nella decisione circa l'ammissione ai colloqui fra detenuti in 41-bis.
Massime di principio
- Il diritto al mantenimento dei rapporti familiari sussiste in linea di principio anche quando entrambi i soggetti sono detenuti e sottoposti al regime 41-bis, ma la sua attuazione deve essere bilanciata con le esigenze di sicurezza connesse al regime differenziato.
- La magistratura di sorveglianza, nel decidere sull'ammissione a colloqui o telefonate tra detenuti in 41-bis, deve considerare tutti gli elementi di fatto e di rischio e valutare il contenuto del parere non vincolante della DDA previsto dalla circolare DAP; il parere non è obbligatorio ma è informativo e va preso in considerazione nella motivazione.
- La sola registrazione delle conversazioni non è automaticamente idonea a eliminare i rischi di comunicazioni codificate o criptiche: tale elemento va valutato insieme ad altri elementi investigativi e concreti di rischio.
- L'Amministrazione penitenziaria può legittimamente negare colloqui/telefonate quando emergono concreti elementi di pericolo per la sicurezza, purché la decisione sia adeguatamente motivata e fondiata su istruttoria completa (compresa eventuale acquisizione del parere DDA).
- In caso di omissione o insufficiente valutazione del parere DDA e degli elementi di sicurezza, la decisione del giudice di sorveglianza può essere annullata con rinvio per un nuovo esame.
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