Cassazione Penale, Sentenza n. 36325/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda nasceva da una conflittualità di coppia. Dopo un litigio notturno tra un amico dell’imputato e il fratello della persona con cui l’amico era in conflitto, si verificava un inseguimento tra la Fiat Panda condotta dall’imputato e la VW Golf condotta dalla vittima. Un unico urto, tra la parte anteriore destra della Panda e la parte posteriore sinistra della Golf, determinava la perdita di controllo di quest’ultima e il suo ribaltamento in un prato sottostante la carreggiata, con un dislivello di circa 150 cm. Il primo giudice aveva ritenuto provato il tamponamento volontario a velocità sostenuta e condannato l’imputato per tentato omicidio; lo aveva assolto dall’imputazione di atti persecutori. Un altro imputato era stato condannato per induzione alla ritrattazione, in relazione alla proposta di risarcire i danni dell’auto in cambio del ritiro della denuncia. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 12 novembre 2025, aveva assolto quest’ultimo, confermando la condanna dell’imputato per tentato omicidio. L’imputato ha proposto quattro motivi: vizio di motivazione sull’attendibilità delle dichiarazioni della vittima, deducendone incongruenze e contrasti con gli elementi oggettivi; mancata assunzione di una perizia sulla dinamica dell’urto, ritenuta prova decisiva; erronea qualificazione del fatto come tentato omicidio per insussistenza del dolo diretto o alternativo, prospettando un contatto accidentale o, al più, una condotta con dolo eventuale; vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche. Il Procuratore generale ha impugnato l’assoluzione dall’imputazione di cui all’art. 377 c.p., sostenendo che l’offerta di riparare l’auto in cambio del ritiro della denuncia integrasse la condotta contestata.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore generale: l’iniziativa risarcitoria accompagnata dalla richiesta di ritirare la denuncia non dimostrava con sufficiente certezza la finalità di indurre la persona a rendere false informazioni al pubblico ministero, poiché l’espressione poteva riferirsi alla querela e a una composizione della vicenda sul piano civilistico. Ha invece accolto, in via assorbente, il terzo motivo dell’imputato e annullato con rinvio la sentenza d’appello nei suoi confronti, disponendo un nuovo giudizio davanti ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro. La Corte ha ritenuto che gli elementi valorizzati dai giudici di merito potessero indicare una condotta dolosa, ma non bastassero a sostenere la qualificazione come tentato omicidio: il tentativo richiede dolo diretto, anche alternativo, mentre è incompatibile con il dolo eventuale. La decisione di merito non aveva scrutinato adeguatamente la distinzione, alla luce della dinamica complessiva, dell’unico impatto, dell’incertezza sulla velocità e delle caratteristiche del luogo. Gli altri motivi del ricorso dell’imputato sono rimasti assorbiti. La condanna a otto anni di reclusione non è stata definita nel merito e la sua qualificazione giuridica è rimessa al giudice del rinvio. Per il secondo imputato, la sentenza d’appello aveva mantenuto l’assoluzione dall’imputazione ex art. 377 c.p.; il ricorso del pubblico ministero contro tale statuizione è stato respinto.
Norme richiamate
Nel delitto tentato, caratterizzato dalla punibilità di atti che - per definizione - non hanno raggiunto lo scopo perseguito dagli agenti e tipizzato dal legislatore nella norma incriminatrice di parte speciale è dunque questione delicata quella della individuazione in fatto della idoneità (da valutarsi ex ante ed in concreto, secondo la prospettiva dell'agente) e della univocità (direzione della condotta verso 'quello' scopo previsto dalla norma di parte speciale) dell'azione posta in essere.
L’idoneità e l’univocità degli atti nel tentativo devono essere valutate in concreto ed ex ante, considerando la dinamica del fatto e verificando che gli elementi esteriori consentano di inferire sia la capacità degli atti di realizzare il reato sia la direzione della condotta verso lo specifico evento tipico.
Vi è pertanto una incertezza rilevante sul finalismo dell’azione, posto che la contrattazione circa il mantenimento o meno della querela (aspetto rilevante in una ipotesi di derubricazione) sarebbe di certo al di fuori del perimetro applicativo della disposizione.
La proposta risarcitoria accompagnata dalla richiesta di ritirare la denuncia non integra la condotta prevista dall’art. 377 c.p. quando resta incerto se fosse diretta a indurre false dichiarazioni o riguardasse invece il mantenimento della querela e una composizione civilistica.
Il Tribunale, inoltre, ha affermato la penale responsabilità di XXXXXXXXXXXXXXX in riferimento alla contestazione del reato di cui all’art. 377 cod.pen. (induzione alla ritrattazione) con condanna del medesimo alla pena di mesi dieci di reclusione.
La norma è menzionata nel testo soltanto per riferire l’assoluzione di primo grado dall’imputazione di atti persecutori; la Corte di cassazione non ne tratta l’applicazione né formula un’interpretazione.
Massime di principio
- Nel tentativo, l’idoneità degli atti va valutata ex ante e in concreto, tenendo conto del mezzo utilizzato, delle modalità dell’azione e delle circostanze in cui l’agente opera; l’univocità richiede che gli elementi esteriori consentano di ricostruire la direzione della condotta verso lo specifico reato perseguito.
- Il tentato omicidio è compatibile con il dolo diretto, anche nella forma alternativa, ma non con il dolo eventuale. Il giudice deve distinguere tra la previsione e volizione dell’evento morte, anche come conseguenza altamente probabile accanto alle lesioni, e la mera accettazione del rischio che l’evento morte si verifichi.
- L’elemento soggettivo deve essere ricostruito mediante un ragionamento indiziario riferito alle circostanze concrete e alla complessiva dinamica dell’azione, senza ricorrere a presunzioni. Nel tentato omicidio, la qualificazione del dolo richiede un esame specifico degli indicatori esteriori pertinenti, inclusi modalità dell’urto, velocità, contesto e caratteristiche del luogo.
- Una proposta di risarcimento accompagnata dalla richiesta di ritirare la denuncia non integra l’induzione alla ritrattazione quando dal contesto non risulta con sufficiente certezza che fosse diretta a ottenere false informazioni al pubblico ministero e l’espressione può riferirsi al ritiro della querela o a una composizione civilistica.
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