Ordinanza n. 1904/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della autorizzazione paesaggistica n. 30, del 9 settembre 2025, rilasciata in favore della Gatta Costruzioni s.r.l. per l’intervento di ristrutturazione urbanistica per destinazione residenziale e spazi pubblici attrezzati da eseguirsi nel Comune di Caserta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: autorizzazione paesaggistica n. 30 del 9 settembre 2025, rilasciata alla società beneficiaria per un intervento di ristrutturazione urbanistica a destinazione residenziale e spazi pubblici attrezzati nel Comune di Caserta
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’autorizzazione paesaggistica chiedendone l’annullamento e, in via incidentale, la sospensione cautelare. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i motivi di legittimità dedotti contro l’autorizzazione. In sede cautelare, la ricorrente ha prospettato l’esigenza di sospendere l’efficacia dell’atto, mentre la società controinteressata ha rappresentato di avere chiesto l’archiviazione della pratica edilizia cui il provvedimento impugnato afferisce e di avere presentato nuove istanze per il rilascio del permesso di costruire. La Soprintendenza ha inoltre rilevato che i beni indicati dalla ricorrente non risultano gravati da vincoli.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per difetto del periculum in mora. Ha ritenuto rilevante la presentazione, da parte della società beneficiaria, dell’istanza di archiviazione della pratica edilizia collegata all’autorizzazione paesaggistica, nonché delle nuove istanze di permesso di costruire, circostanze incompatibili con la dimostrazione di un pregiudizio grave e attuale derivante dall’efficacia dell’atto impugnato. Il Collegio ha inoltre preso atto della relazione della Soprintendenza secondo cui i beni indicati dalla ricorrente non risultano vincolati, senza pronunciarsi, in questa fase, sulla fondatezza dei motivi di merito contro l’autorizzazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; l’istanza è stata respinta per mancanza del periculum in mora.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e attuale derivante dalla sua esecuzione; in mancanza del periculum in mora l’istanza deve essere respinta, anche senza una decisione definitiva sulla fondatezza dei motivi di ricorso.
- La richiesta di archiviazione della pratica amministrativa collegata al provvedimento impugnato e la presentazione di nuove istanze sostitutive possono escludere, in concreto, l’attualità del pregiudizio cautelare allegato dal ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 401/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 402/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 403/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 404/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 405/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 406/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →