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Ordinanza

Ordinanza n. 1904/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della autorizzazione paesaggistica n. 30, del 9 settembre 2025, rilasciata in favore della Gatta Costruzioni s.r.l. per l’intervento di ristrutturazione urbanistica per destinazione residenziale e spazi pubblici attrezzati da eseguirsi nel Comune di Caserta.

Giustizia amministrativa202603620

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: autorizzazione paesaggistica n. 30 del 9 settembre 2025, rilasciata alla società beneficiaria per un intervento di ristrutturazione urbanistica a destinazione residenziale e spazi pubblici attrezzati nel Comune di Caserta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’autorizzazione paesaggistica chiedendone l’annullamento e, in via incidentale, la sospensione cautelare. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i motivi di legittimità dedotti contro l’autorizzazione. In sede cautelare, la ricorrente ha prospettato l’esigenza di sospendere l’efficacia dell’atto, mentre la società controinteressata ha rappresentato di avere chiesto l’archiviazione della pratica edilizia cui il provvedimento impugnato afferisce e di avere presentato nuove istanze per il rilascio del permesso di costruire. La Soprintendenza ha inoltre rilevato che i beni indicati dalla ricorrente non risultano gravati da vincoli.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per difetto del periculum in mora. Ha ritenuto rilevante la presentazione, da parte della società beneficiaria, dell’istanza di archiviazione della pratica edilizia collegata all’autorizzazione paesaggistica, nonché delle nuove istanze di permesso di costruire, circostanze incompatibili con la dimostrazione di un pregiudizio grave e attuale derivante dall’efficacia dell’atto impugnato. Il Collegio ha inoltre preso atto della relazione della Soprintendenza secondo cui i beni indicati dalla ricorrente non risultano vincolati, senza pronunciarsi, in questa fase, sulla fondatezza dei motivi di merito contro l’autorizzazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; l’istanza è stata respinta per mancanza del periculum in mora.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e attuale derivante dalla sua esecuzione; in mancanza del periculum in mora l’istanza deve essere respinta, anche senza una decisione definitiva sulla fondatezza dei motivi di ricorso.
  • La richiesta di archiviazione della pratica amministrativa collegata al provvedimento impugnato e la presentazione di nuove istanze sostitutive possono escludere, in concreto, l’attualità del pregiudizio cautelare allegato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaTutela cautelare
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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