Cassazione Penale, Ordinanza n. 27375/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale in relazione a una condotta di fuga. Il primo motivo contestava la qualificazione giuridica della fuga come condotta integrante il reato; gli ulteriori motivi censuravano il riconoscimento della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, deducendo un vizio di motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la Corte di appello aveva adeguatamente motivato sulle modalità della fuga, tipicamente riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 337 c.p. Ha inoltre giudicato manifestamente infondati i motivi relativi alla recidiva e al diniego delle generiche, rilevando che la Corte territoriale aveva, sia pure sinteticamente, valutato la personalità dell'imputato senza incorrere in vizi deducibili in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La fuga, nelle concrete modalità descritte e valutate dai giudici di merito, può integrare la resistenza a pubblico ufficiale.
Il riconoscimento della recidiva è stato ritenuto immune da censure, in quanto sorretto da valutazione della personalità dell'imputato.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato ritenuto legittimamente motivato sulla base della personalità dell'imputato.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di resistenza a pubblico ufficiale, una condotta di fuga può integrare il reato quando, per le modalità concrete accertate dai giudici di merito, si ponga come forma di opposizione all'atto dell'agente pubblico.
- In sede di legittimità, è inammissibile il motivo che si risolva in una contestazione meramente assertiva della valutazione di merito, se la sentenza impugnata ha fornito motivazione sufficiente e coerente sulle modalità del fatto.
- Il riconoscimento della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche sono censurabili in cassazione solo in presenza di un effettivo vizio di motivazione o di manifesta illogicità, non essendo sufficiente opporre una diversa lettura della personalità dell'imputato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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