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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20398/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna del Tribunale di Ragusa (15/10/2019) confermata in appello (26/05/2023) e la restituzione nel termine per proporre appello per mancata conoscenza personale ed effettiva della celebrazione del giudizio di appello; deduceva che la richiesta rientrava nelle previsioni dell'art. 175 cod. proc. pen. (nella formulazione successiva alla Riforma Cartabia) e che la mancata conoscenza derivava da nullità nella notifica del decreto di citazione in appello, eseguita, secondo il ricorrente, con modalità non idonee (notifica a difensore d'ufficio domiciliatario senza contatti col difensore di fiducia). Impugnava dunque il rigetto dell'istanza di rimessione in termini disposto dal Tribunale di Ragusa

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: (i) la nuova formulazione dell'art. 175 cod. proc. pen. (introdotta dal d.lgs. 10/10/2022, n.150) non è applicabile alle sentenze pronunciate prima dell'entrata in vigore del decreto (quindi non applicabile al caso di specie, sentenza di primo grado 15/10/2019); (ii) l'eccezione di nullità o di mancata conoscenza personale dell'appello non può essere efficacemente dedotta mediante incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. quando la sentenza è passata in giudicato: il rimedio corretto per nullità insanabili che hanno impedito la conoscenza è la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis; (iii) la restituzione in termine prevista dalla previgente disciplina dell'art. 175 cod. proc. pen. si applica a fattispecie diverse da quella prospettata dal ricorrente (caso fortuito/forza maggiore o decreto penale di condanna), quindi l'istanza è infondata; (iv) il ricorso era anche tardivo rispetto al termine di presentazione ritenuto applicabile dal Tribunale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Non è lo strumento idoneo per far valere nullità assolute derivanti da omessa citazione o da celebrazione in assenza che abbiano già portato al passaggio in giudicato; per tali nullità è necessario il ricorso alla rescissione del giudicato (art. 629-bis).

  • art. 175 cod. proc. pen.

    La previgente disciplina (applicabile ratione temporis alla sentenza del 2019) limita la restituzione in termine a ipotesi di caso fortuito/forza maggiore o al decreto penale di condanna; la nuova formulazione (commi 2.1 e 2-bis) introdotta dal d.lgs. n.150/2022 si applica solo alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ("Riforma Cartabia") - art. 89, comma 3

    Stabilisce che le modifiche all'art. 175 cod. proc. pen. si applicano solo alle sentenze pronunciate successivamente all'entrata in vigore del decreto; pertanto non rilevante per sentenze ante riforma.

  • art. 420 e art. 420-bis cod. proc. pen.

    Riguardano la declaratoria di assenza e le conseguenze processuali della celebrazione del processo in assenza; la Corte afferma che le nullità assolute conseguenti a celebrazione in assenza non possono essere fatte valere con incidente di esecuzione ma con la rescissione del giudicato (art. 629-bis).

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede la notificazione ai difensori in caso di irreperibilità dell'imputato; nel caso concreto il Tribunale aveva ritenuto valida la notifica al difensore d'ufficio dopo attestazione di irreperibilità.

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Individuato dalla Corte come il rimedio procedurale adeguato per far valere l'incolpevole mancata conoscenza del processo o nullità insanabili che hanno impedito l'informazione sull'esistenza del processo, consentendo la rescissione del giudicato.

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Il principio di conservazione degli atti si applica solo agli strumenti qualificati come impugnazioni e non consente di riqualificare automaticamente una istanza di restituzione in termine in una richiesta di rescissione del giudicato.

  • art. 598-ter cod. proc. pen.

    Richiamata nella discussione generale sulle garanzie di conoscenza nel processo d'appello; la Corte ricorda che, quando non vi sia prova della conoscenza effettiva, occorrono specifici accertamenti, ma la sede e il rimedio corretti devono rispettare la disciplina vigente ratione temporis.

Massime di principio

  • Se la sentenza di primo grado è anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022, non si applicano le modifiche successive dell'art. 175 cod. proc. pen.; bisogna guardare alla normativa previgente.
  • Le nullità assolute o l'omessa conoscenza personale della celebrazione del processo che hanno portato al passaggio in giudicato non si possono far valere mediante incidente di esecuzione ex art. 670: il rimedio corretto è la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis.
  • La restituzione in termini ex art. 175 (nella previgente formulazione) è strettamente circoscritta alle ipotesi previste dalla norma (caso fortuito/forza maggiore o decreto penale) e non può essere utilizzata per ottenere rinnovazione dell'impugnazione per qualsiasi mancata conoscenza.
  • Non si può ricorrere al principio di conservazione per trasformare automaticamente una istanza di restituzione nel termine in una richiesta di rescissione del giudicato; è necessario proporre il rimedio processuale specifico previsto (rescisione) se si vuole ottenere l'effetto riparatorio per nullità insanabili.
  • Occorre attenzione alla tempestività: le domande di restituzione nel termine o di rescissione devono rispettare i termini previsti dalla legge; istanze tardive possono essere dichiarate inammissibili.

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