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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5294/2022 del 14/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione contro l'ordinanza del GIP di Treviso (20/04/2021) che aveva disposto la sospensione del procedimento per l'assenza degli imputati ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p., delegando la Polizia Postale per ricerche e notifiche. L'ufficio ricorrente denunciava l'abnormità del provvedimento perché aveva determinato una stasi processuale nonostante, con riferimento a Gerenio Michela, risultasse la notificazione a mani proprie dell'avviso di udienza preliminare, e, con riferimento a Traficante Giuseppe, risultassero plurime prove della conoscenza del procedimento (perquisizione, elezione di domicilio, avvisi di interrogatorio e di cui all'art. 415 bis, nomina e notifica di difensori), sicché la sospensione non poteva essere disposta senza ricerche preventive né senza valutare la sussistenza dell'intenzione volontaria di sottrarsi ai sensi dell'art. 420 bis c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Treviso per il prosieguo. La Corte ha ritenuto che per Gerenio Michela fosse stata effettuata la notificazione personale dell'avviso d'udienza (idonea a legittimare la procedibilità in assenza ai sensi dell'art. 420 bis, comma 2), e che per Traficante Giuseppe sussistessero incontrovertibili elementi di conoscenza del procedimento (perquisizione, elezione di domicilio, notifiche e nomine di difensori) tali da rientrare nelle ipotesi previste dall'art. 420 ter, comma 2. Pertanto la sospensione disposta ai sensi dell'art. 420 quater era illegittima e configurava abnormità funzionale, determinando stasi processuale e violazione del principio della ragionevole durata del processo.

Norme richiamate

  • art. 420 quater cod. proc. pen.

    Norma che consente la sospensione del procedimento per irreperibilità dell'imputato; la Corte ha ritenuto che la sospensione non fosse applicabile nei casi in cui l'imputato abbia già avuto conoscenza del procedimento secondo gli artt. 420 bis e 420 ter.

  • art. 420 bis comma 2 cod. proc. pen.

    "ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza"

    Prevede la procedibilità in assenza quando l'imputato ha ricevuto personalmente l'avviso dell'udienza; la Cassazione ha ritenuto che tale condizione sussistesse per Gerenio Michela, escludendo la legittimità della sospensione.

  • art. 420 ter comma 2 cod. proc. pen.

    Riguarda le ipotesi in cui la conoscenza del procedimento è provata con altri elementi (es. perquisizione, elezione di domicilio, notifiche), applicabile al caso di Traficante Giuseppe e incompatibile con la sospensione prevista dall'art. 420 quater.

  • art. 415 bis cod. proc. pen.

    Norma relativa alle comunicazioni e agli avvisi; la notifica dell'avviso ex art. 415 bis è stata considerata elemento probatorio della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.

  • Principio costituzionale della ragionevole durata del processo

    Richiamato dalla Corte per giustificare l'annullamento dell'ordinanza abnorme che avrebbe determinato la stasi del procedimento e alterato l'ordinata sequenza processuale.

Massime di principio

  • La sospensione del processo per irreperibilità (art. 420 quater) è ammissibile solo se non ricorrono le ipotesi di procedibilità in assenza previste dagli artt. 420 bis e 420 ter; se l'imputato ha avuto notifiche personali o altri concreti atti che dimostrano conoscenza del procedimento, il giudice non può legittimamente sospendere il processo.
  • La notificazione personale dell'avviso di udienza costituisce titolo per procedere in assenza dell'imputato; la successiva irreperibilità non elimina l'effetto della precedente conoscenza.
  • Elementi quali perquisizioni, elezione di domicilio, avvisi di interrogatorio, nomina e notifiche a difensori costituiscono prova della conoscenza del procedimento e sono idonei a escludere la sospensione per irreperibilità.
  • Il giudice deve valutare prima di sospendere se sono state effettuate ricerche utili e se sussiste l'intenzione dell'imputato di sottrarsi (art. 420 bis); la mancata valutazione può configurare abnormità funzionale del provvedimento.
  • L'annullamento per abnormità può essere disposto quando il provvedimento, pur formalmente previsto dalla legge, viene adottato al di fuori dei casi consentiti e provoca la stasi del processo, incidendo sul diritto alla ragionevole durata del processo.
  • Per il pubblico ministero è opportuno documentare e valorizzare ogni atto che dimostri la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato prima che il GIP disponga la sospensione.
  • In presenza di notifiche e atti formali ricevuti dall'imputato, la strategia difensiva deve tener conto che il processo può proseguire in sua assenza e che la successiva irreperibilità non necessariamente sospende il giudizio.

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