Cassazione Civile, Ordinanza n. 05508/2026 del 11/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto stipulato il 4 marzo 1983 per l’ammodernamento di una tratta stradale. In un precedente giudizio arbitrale il collegio aveva condannato la committente al pagamento di una somma in favore dell’appaltatrice. La Corte d’appello, in sede di rinvio dopo un primo annullamento della Cassazione, ha però dichiarato nullo il lodo per difetto di potestas iudicandi degli arbitri, ritenendo che il rinvio contenuto nel contratto all’art. 47 del Capitolato generale d’appalto avesse natura normativa e mobile, sicché la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina sull’arbitrato obbligatorio avesse ripristinato la facoltà unilaterale dell’ente di declinare la competenza arbitrale. L’appaltatrice ricorre per cassazione con due motivi: con il primo contesta l’assunto che il Capitolato generale fosse applicabile all’ente pubblico committente e, soprattutto, che il rinvio fosse normativo e non negoziale, sostenendo che la clausola compromissoria fosse pattizia e quindi insensibile alle successive vicende normative; con il secondo deduce l’erronea interpretazione della clausola contrattuale e la violazione dei canoni ermeneutici, assumendo che, a fronte di una chiara volontà di deferire la lite agli arbitri, la Corte territoriale non potesse attribuire un significato diverso al dato letterale. La Corte di cassazione ritiene infondato il primo motivo e assorbito il secondo, affermando che, per l’epoca del contratto, la committente era un ente pubblico tenuto ex lege ad applicare il Capitolato generale delle opere pubbliche, con rinvio di fonte normativa; conseguentemente la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’arbitrato obbligatorio ha ripristinato la facoltà di declinatoria anche per la parte pubblica. Il ricorso viene integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso dell’appaltatrice e conferma la declaratoria di nullità del lodo arbitrale resa dalla Corte d’appello di Roma. Viene ribadito che, nel caso di appalto stipulato da un ente pubblico tenuto per legge all’osservanza del Capitolato generale delle opere pubbliche, il rinvio all’art. 47 del Capitolato ha natura normativa e non meramente negoziale; perciò la disciplina ripristinata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 1996 si applica anche al rapporto, con conseguente legittimità della declinatoria unilaterale della competenza arbitrale da parte dell’ente. Il secondo motivo resta assorbito. La ricorrente è condannata alle spese processuali e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ.
richiamato nel precedente annullamento per difetto di concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
art. 188 disp. att. cod. proc. civ.
richiamato nel precedente annullamento per il vizio motivazionale della sentenza d’appello.
art. 111 Cost.
richiamato nel precedente annullamento come parametro della motivazione della sentenza.
art. 829, primo comma, n. 1 cod. proc. civ.
base della declaratoria di nullità del lodo per difetto di potestas iudicandi degli arbitri.
art. 41 del Capitolato speciale d’appalto
clausola contrattuale che rinvia al Capitolato generale delle opere pubbliche.
art. 47 del d.P.R. n. 1063 del 1962
disciplina la deroga alla competenza arbitrale; nella versione originaria consentiva la declinatoria a entrambe le parti, mentre la disciplina successiva poi dichiarata incostituzionale la limitava sostanzialmente alla p.a.
art. 32 della legge 7 febbraio 1961, n. 59
si applicano per la gestione dei lavori di competenza dell’Azienda le norme in vigore per l’Amministrazione dei lavori pubblici
è letta come previsione di applicazione delle norme sui lavori pubblici, comprensive anche del contenzioso, all’ente pubblico committente.
legge 10 dicembre 1981, n. 741
ha modificato l’art. 47 del Capitolato generale introducendo una declinatoria dell’arbitrato sostanzialmente riservata alla p.a.
sentenza Corte costituzionale n. 152 del 1996
ha dichiarato illegittima la disciplina che rendeva di fatto obbligatorio l’arbitrato, ripristinando la facoltà di deroga anche unilaterale da parte di ciascun contraente.
richiamato dalla ricorrente quale parametro interpretativo della clausola contrattuale.
richiamati per censurare l’interpretazione della clausola compromissoria compiuta dal giudice di merito.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi della vincolatività del patto contrattuale originario.
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme asseritamente violate.
art. 24 Cost.
evocato in relazione al divieto di arbitrato obbligatorio e alla tutela del diritto di azione.
art. 102 Cost.
evocato in relazione al principio di statualità della giurisdizione e ai limiti degli arbitrati obbligatori.
art. 806 cod. proc. civ. e segg.
richiamati dalla ricorrente in tema di arbitrato e deferibilità della controversia agli arbitri.
art. 349 legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F
richiamato dalla ricorrente nel quadro normativo sugli appalti pubblici.
art. 136 Cost.
richiamato dalla ricorrente nel contesto degli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Negli appalti pubblici, quando il committente sia un ente tenuto per legge all’osservanza del capitolato generale delle opere pubbliche, il rinvio contrattuale al capitolato ha natura normativa e non meramente negoziale, con applicazione diretta della disciplina di legge richiamata.
- Se il rinvio al capitolato generale ha fonte normativa, le sopravvenienze legislative e le declaratorie di illegittimità costituzionale incidono sul rapporto anche se intervenute dopo la stipula, ripristinando la disciplina previgente nei limiti ricostruiti dal giudice delle leggi.
- La facoltà di declinare la competenza arbitrale, nei rapporti soggetti alla disciplina pubblicistica del capitolato, spetta secondo il regime normativo applicabile al momento rilevante e non può essere esclusa invocando una pretesa fissità della clausola quando il richiamo è a una fonte normativa dinamica.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non censura il passaggio decisivo su cui la decisione si fonda.
- Quando il primo motivo è infondato perché la qualificazione del rinvio come normativo è corretta, resta assorbita la censura sull’interpretazione della clausola compromissoria e sui canoni ermeneutici.
- Nel regime del Capitolato generale delle opere pubbliche, l’arbitrato non è necessariamente obbligatorio: la facoltà di ricorrere o di sottrarsi agli arbitri dipende dalla disciplina normativa vigente e dalla qualifica soggettiva del committente.
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