Cassazione Penale, Ordinanza n. 19216/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che ne aveva confermato la condanna per una condotta delittuosa riguardante un autocarro riciclato rinvenuto in un casolare nella sua disponibilità esclusiva. I motivi di ricorso erano tre e, secondo la Corte, riproponevano sostanzialmente le stesse doglianze già svolte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, il primo motivo ignorava gli elementi valorizzati dai giudici di merito per attribuire il fatto all'imputato, cioè la disponibilità esclusiva del casolare, il ritrovamento nelle immediate vicinanze della targa originaria del mezzo e la recente verniciatura della carrozzeria. Il secondo e il terzo motivo denunciavano un vizio di motivazione sulla riconducibilità della condotta e sulle ragioni della condanna, ma la Corte ha rilevato che essi miravano in realtà a una diversa lettura del compendio probatorio, attività non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi privi della specificità richiesta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591, lett. c), c.p.p., perché meramente reiterativi delle censure già formulate in appello e non idonei a individuare un effettivo vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso deve contenere motivi specifici e non meramente ripetitivi delle doglianze già svolte nei precedenti gradi.
La mancanza di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione è censurabile solo nei limiti del controllo di legittimità, senza possibilità di rivalutare il merito o sovrapporre una diversa lettura delle prove.
In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a reiterare censure già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La specificità dei motivi richiede una critica argomentata della decisione di merito, con indicazione puntuale delle ragioni di errore della motivazione.
- Nel giudizio di legittimità la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella dei giudici di merito, ma deve verificare solo la coerenza strutturale e la tenuta logico-giuridica della motivazione.
- Il vizio di motivazione non è configurabile quando le doglianze mirano in realtà a una diversa ricostruzione del fatto o a una nuova valutazione del materiale probatorio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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