Cassazione Penale, Ordinanza n. 11324/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata in appello per il reato di cui all'art. 335 c.p. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 13/07/2023. L'unico motivo dedotto riguardava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura non era scrutinabile in sede di legittimità perché non si confrontava con la puntuale motivazione del giudice di merito, il quale aveva esplicitato i criteri utilizzati per negare il beneficio.
Norme richiamate
norma incriminatrice posta a base della condanna impugnata; il testo non specifica oltre il contenuto fattuale della contestazione
circostanze attenuanti generiche
il loro diniego da parte del giudice di merito non è sindacabile in cassazione se il ricorso non si confronta con la motivazione specifica resa in sentenza
Cassa delle ammende
somma posta a carico del ricorrente a seguito della declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità la censura sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile quando non si confronta in modo specifico con la motivazione del giudice di merito che abbia indicato i criteri della decisione.
- La Corte di cassazione non può rivalutare il merito della scelta del giudice di negare le attenuanti generiche se il ricorso si limita a una contestazione generica o meramente assertiva.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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